Cassazione Civile, Sentenza n. 22688/2026 del 04/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di consolidato fiscale tra una controllante e una controllata, nel quale era maturato un rimborso IRES richiesto alla Agenzia delle Entrate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale. Prima dell’insolvenza, la controllata aveva chiesto alla controllante di far accreditare le somme su un conto ad essa riferibile e di riversarle poi alla controllata, ma dopo l’ammissione della controllante al concordato preventivo e poi al fallimento, la controllata ha attivato la clausola compromissoria del contratto di consolidamento per ottenere l’accertamento della propria spettanza esclusiva del credito e la condanna della curatela a consegnare le somme. Il Collegio arbitrale ha accolto la domanda, affermando che il credito verso l’Erario spettava alla controllata e condannando il fallimento a non computare l’importo nel patrimonio e a riversarlo alla banca una volta riscosso. La curatela ha impugnato il lodo deducendo: 1) violazione del TUIR, per avere la Corte d’appello ritenuto che il credito fiscale spettasse alla consolidante e non alla consolidata; 2) violazione delle norme fallimentari e dell’art. 829 c.p.c., sostenendo che, essendo il credito riferito a un soggetto fallito, la domanda poteva essere proposta solo nella verifica del passivo e non in arbitrato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il primo motivo perché, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, la questione preliminare non era stabilire a chi spettasse sostanzialmente il credito fiscale, bensì se gli arbitri avessero il potere di decidere il merito dopo il fallimento della società consolidante. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la domanda arbitrale, per come formulata, era una domanda di accertamento di un credito verso il fallito e di condanna della curatela al pagamento/consegna delle somme, domanda che doveva essere proposta e coltivata esclusivamente nella sede di verifica del passivo ex artt. 52 e 93 ss. l. fall., essendo preclusa la prosecuzione dell’arbitrato. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né priva del minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 117 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
richiamati per il regime di consolidato fiscale e per la disciplina della titolarità/gestione dei rapporti tributari nel gruppo, ma ritenuti non decisivi ai fini del potere degli arbitri di decidere il merito dopo il fallimento
art. 19 del contratto di consolidamento fiscale
clausola compromissoria che deferiva agli arbitri le controversie relative al contratto e comunque connesse ad esso
art. 52 l. fall.
esprime l’esclusività dell’accertamento dei crediti verso il fallito nella sede concorsuale e impedisce la tutela in sede arbitrale quando la domanda riguarda un credito da insinuare al passivo
art. 83-bis l. fall.
la relativa non applicabilità è stata considerata coperta da giudicato interno, quindi non più in discussione nel giudizio di legittimità
artt. 93 ss. l. fall.
disciplinano la verifica del passivo, unica sede in cui può essere accertato il credito azionato contro il fallito
art. 829, comma 1, n. 4), seconda parte, c.p.c.
norma posta a fondamento dell’impugnazione per nullità del lodo, in relazione all’asserita carenza di potere decisorio degli arbitri
art. 830 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in combinazione con le norme sulla nullità del lodo e sull’impugnazione
art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d’appello come apparente
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sulla sufficienza della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il creditore agisce contro un soggetto fallito per l’accertamento di un credito e la condanna al pagamento, la controversia rientra nell’esclusiva sede concorsuale della verifica del passivo e non può essere devoluta o proseguita in arbitrato, salvo diversa disciplina espressa applicabile al contratto.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, la verifica prioritaria riguarda se gli arbitri avessero il potere di decidere il merito; la questione della titolarità sostanziale del credito diventa irrilevante se la domanda era comunque riservata alla procedura concorsuale.
- Una domanda arbitrale che, nella sostanza, mira ad accertare un credito verso la massa fallimentare e a ottenere una condanna della curatela a corrispondere o riversare somme è incompatibile con l’esclusività del rito fallimentare di accertamento del passivo.
- La motivazione della sentenza non è apparente quando consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice, anche se la Corte di legittimità ritiene necessario correggerne o precisarne le ragioni giuridiche.
- La pendenza di una clausola compromissoria non impedisce di per sé l’operatività delle regole concorsuali quando l’oggetto della pretesa è un credito da far valere contro il fallito; in tal caso prevale la disciplina pubblicistica della par condicio creditorum.
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