Cassazione Civile, Sentenza n. 22851/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell’imposta dovuta per l’immissione in consumo di oli lubrificanti e le relative sanzioni. La società ricorrente sosteneva di essere solo depositaria dei prodotti, mentre la proprietà era di terzi, e che i beni erano stati ceduti a soggetti stabiliti in altri Stati UE, con documentazione di trasporto regolare (CMR). Deduceva inoltre che i prodotti erano stati sequestrati in sede penale, sicché non vi sarebbe stata immissione in consumo in Italia; in via subordinata invocava l’abbuono dell’imposta per perdita del prodotto ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 504/1995. Con i tre motivi di ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. 504/1995 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che il sequestro escludesse il presupposto dell’imposta e impedisse la rivalsa; 2) violazione dell’art. 4 d.lgs. 504/1995, assumendo che lo svincolo illecito da parte di terzi integrasse caso fortuito o forza maggiore idonei all’abbuono; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dell’art. 2697 c.c., lamentando la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza e, comunque, l’assenza di colpevolezza per l’irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per i prodotti disciplinati dal titolo III del d.lgs. 504/1995, l’imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno e che, nel caso concreto, l’immissione in consumo era comunque già avvenuta; il successivo sequestro penale è irrilevante perché intervenuto dopo l’esigibilità del tributo. Ha escluso anche l’abbuono ex art. 4 d.lgs. 504/1995, osservando che la disciplina presuppone una perdita fisica o distruzione totale del prodotto e non lo svincolo irregolare dal regime di sospensione, anche se causato da terzi. Quanto alle sanzioni, ha affermato che non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza normativa: esisteva un orientamento giurisprudenziale consolidato, poi confermato dalla Corte di giustizia UE, e la mera pendenza di un rinvio pregiudiziale non basta a escludere le sanzioni. Ha infine ritenuto non decisiva la tesi della mancanza di colpevolezza, anche perché la questione era stata introdotta tardivamente e, in ogni caso, la responsabilità sanzionatoria del depositario risultava adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 504/1995
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g); comma 2
disciplina autonomamente l’imposta sulle altre imposizioni indirette, stabilendo che è dovuta sui prodotti immessi in consumo; indica i soggetti obbligati e richiama solo alcune norme del regime accise, senza applicare integralmente la disciplina delle accise armonizzate.
art. 62 d.lgs. 504/1995
richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne fa un uso autonomo decisivo nel ragionamento.
art. 4 d.lgs. 504/1995
perdita irrimediabile o distruzione totale; caso fortuito o forza maggiore
l’abbuono dell’imposta presuppone una perdita fisica o distruzione totale del prodotto in regime sospensivo; non comprende lo svincolo irregolare del bene ad opera di terzi.
art. 6, paragrafo 3, lett. d), direttiva UE 2020/262
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile ratione temporis e comunque riferito all’ipotesi di importazione, non allo svincolo irregolare dal regime di sospensione.
art. 8 d.lgs. 546/1992
richiamato nel contesto dell’esimente per obiettiva incertezza normativa, ma escluso nel caso concreto.
art. 6 d.lgs. 472/1997
l’esimente delle sanzioni opera solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma; l’onere di allegazione e prova è posto a carico del contribuente.
art. 10 l. 212/2000
la pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria non determina di per sé obiettiva incertezza normativa.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio sulle condizioni di incertezza e sulla non imputabilità, ma la Corte ribadisce che l’onere di allegare e provare l’esimente grava sul contribuente.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti e richiama il limite del giudizio di legittimità rispetto alla rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per i vizi di violazione di legge dedotti nei tre motivi.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della capacità contributiva; la Corte non accoglie la censura perché il tributo è divenuto esigibile prima del sequestro.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 124, paragrafo 1, lett. e), regolamento (UE) n. 952/2013
richiamato dalla disciplina unionale sull’estinzione dell’obbligazione doganale per confisca o sequestro seguito da confisca; ritenuto irrilevante per il tributo in esame e, comunque, riferito all’importazione.
Massime di principio
- Per i prodotti soggetti alle imposizioni indirette di cui al titolo III del d.lgs. 504/1995, l’imposta è dovuta quando il prodotto è immesso in consumo nel mercato interno; una volta verificatasi l’immissione in consumo, il successivo sequestro penale non incide sull’esigibilità del tributo.
- L’abbuono dell’imposta presuppone una perdita irrimediabile o distruzione totale del prodotto in regime sospensivo, cioè una perdita fisica che renda impossibile l’immissione in consumo; non basta lo svincolo irregolare o la sottrazione illecita del bene da parte di terzi.
- La responsabilità del depositario per l’imposta in caso di svincolo irregolare ha natura oggettiva e non richiede l’accertamento di dolo o colpa; l’estraneità del depositario al fatto illecito del terzo non basta, salvo il caso di perdita fisica o distruzione totale del prodotto.
- L’esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa è di stretta interpretazione e richiede una reale impossibilità oggettiva di individuare la norma applicabile; l’onere di allegare e provare tale condizione grava sul contribuente.
- La mera pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria non basta, da sola, a integrare l’obiettiva incertezza normativa e a escludere le sanzioni.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del compendio istruttorio e della colpevolezza; la censura deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito nei limiti del vizio denunciabile.
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