Cassazione Civile, Sentenza n. 22823/2026 del 07/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto giudiziario nel quale era stata ritenuta enunciata una prestazione professionale/m mandato difensivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello incidentale dell'Agenzia e respinto l'appello principale del contribuente, confermando l'atto impositivo. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo di merito avesse riguardato solo l'atto enunciato e non l'intero avviso di liquidazione, così da escludere la soccombenza sul punto e il governo delle spese; (2) violazione dell'art. 92 c.p.c., in via subordinata, per la compensazione delle spese fondata sulla ritenuta soccombenza reciproca; (3) violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che nel provvedimento giudiziario non fosse stato enunciato alcun contratto di mandato difensivo e che, comunque, mancassero i presupposti della tassazione per enunciazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte di giustizia UE, alle Sezioni Unite e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi investissero sostanzialmente una rivalutazione di fatto, in particolare l'interpretazione del contenuto degli atti processuali e del provvedimento tassato, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della dedotta violazione dei canoni ermeneutici, qui non prospettata in modo specifico. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato che la qualificazione della domanda originaria come diretta a travolgere integralmente l'avviso, nonché la conseguente soccombenza e compensazione delle spese, derivavano da un accertamento di merito insindacabile. Quanto al terzo motivo, ha confermato che l'atto giudiziario conteneva l'enunciazione di un mandato/contratto di prestazione d'opera professionale, sufficiente a integrare il presupposto dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986. Ha escluso inoltre i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, per la rimessione alle Sezioni Unite e ha ritenuto non esaminabile la questione di costituzionalità in presenza di ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulle spese presupponeva una diversa ricostruzione del contenuto del ricorso introduttivo; tale ricostruzione è stata ritenuta questione di fatto rimessa al giudice di merito.
La compensazione delle spese è stata considerata conseguenza dell'accertata soccombenza reciproca, fondata sulla ricostruzione delle domande compiuta dal giudice di merito.
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
La tassazione per enunciazione richiede un espresso richiamo nell'atto soggetto a registrazione, con indicazione degli elementi essenziali del rapporto giuridico tale da consentirne l'identificazione senza elementi esterni.
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato in relazione alla tassazione in misura fissa dell'atto di conferimento dell'incarico difensivo enunciato in un decreto ingiuntivo.
La parte che contesta l'interpretazione di un atto processuale deve dedurre specificamente la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali o il vizio motivazionale sulla loro applicazione, indicando i passaggi dell'atto e della motivazione in contrasto con tali criteri.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o dell'interpretazione dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta comunque non fondata, poiché la tassazione dell'atto enunciato non lede il diritto di difesa.
art. 53 Cost.
La tassazione è stata ritenuta coerente con la capacità contributiva, individuata nel compimento dell'atto giuridico tassato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del contenuto degli atti processuali o del provvedimento impugnato quando il giudice di merito ha già compiuto un accertamento di fatto, salvo specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La censura per violazione di legge, anche quando riguarda norme sulle spese processuali, è inammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale della domanda o dell'atto processuale operata dal giudice di merito.
- In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione presuppone che l'atto giudiziario richiami espressamente il rapporto o l'atto privato con indicazione dei suoi elementi essenziali, in modo da renderne certa la natura e il contenuto senza ricorso a dati esterni.
- Il mandato difensivo o contratto di patrocinio, se enunciato in un atto giudiziario soggetto a registrazione, può essere tassato per enunciazione; la procura alle liti resta distinta dal contratto di patrocinio e non ne esclude autonomamente la tassazione.
- Le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE, di rimessione alle Sezioni Unite o di esame di questioni di costituzionalità non sono esaminabili quando il ricorso è inammissibile e, comunque, devono essere sorrette da specifiche allegazioni sulle norme e sulle ragioni della rilevanza o della necessità del rinvio.
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