Cassazione Civile, Sentenza n. 22902/2026 del 08/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un procedimento disciplinare notarile: la Commissione amministrativa regionale di disciplina della Lombardia aveva prosciolto un notaio a cui era stata contestata la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile per avere ricevuto un atto di vendita di fabbricati urbani privo della dichiarazione di conformità catastale richiesta a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. L'Archivio notarile distrettuale e il Ministero della Giustizia avevano impugnato il proscioglimento, ma la Corte d'appello di Milano aveva respinto il reclamo, ritenendo che la successiva conferma dell'atto, avvenuta dopo l'ispezione, avesse sanato la nullità e fatto venir meno ex post la responsabilità disciplinare del notaio, e che non ricorresse neppure l'illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile. Con il ricorso per cassazione gli enti ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 138 legge notarile e dell'art. 29, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 52/1985, sostenendo che la responsabilità disciplinare sussiste già al momento del rogito nullo, anche se l'atto sia poi confermato, perché l'illecito ha natura istantanea e la sanatoria opera solo sul piano civilistico, non su quello disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il notaio che riceve un atto espressamente vietato dalla legge, o comunque affetto da nullità assoluta, incorre nella responsabilità disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile nel momento stesso della ricezione dell'atto, consumandosi allora l'illecito. La successiva conferma dell'atto ex art. 29, comma 1-ter, L. n. 52/1985 non ha efficacia sanante né estintiva della punibilità disciplinare, poiché quel rimedio conserva l'atto solo ai fini privatistici e non incide sul disvalore della condotta professionale già realizzata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, n. 1, legge 16 febbraio 1913, n. 89
atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico
il divieto comprende ogni atto affetto da nullità assoluta; la responsabilità disciplinare del notaio si consuma al momento della ricezione dell'atto vietato
art. 138, comma 2, legge 16 febbraio 1913, n. 89
richiamato nel motivo di ricorso come norma sanzionatoria del procedimento disciplinare
art. 29, comma 1-bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52
prevede la dichiarazione di conformità catastale a pena di nullità dell'atto di trasferimento
art. 29, comma 1-ter, legge 27 febbraio 1985, n. 52
l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi
la conferma è idonea a conservare l'atto sul piano civilistico, ma non elimina la responsabilità disciplinare del notaio per l'illecito già consumato
la nozione di atto proibito dalla legge abbraccia non solo la nullità per contrarietà a norme imperative del primo comma, ma anche le nullità previste dai commi successivi
l'eterointegrazione o sostituzione di clausole nulle opera solo ai fini privatistici e non incide sul perfezionamento dell'illecito disciplinare
art. 147, comma 1, lett. a), legge 16 febbraio 1913, n. 89
nel caso concreto è stata esclusa dalla Corte di merito; la Cassazione non ha fondato su questa norma la decisione, concentrandosi sull'art. 28
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 8, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
ha introdotto la possibilità di conferma degli atti mancanti della dichiarazione catastale
Massime di principio
- Il notaio incorre nella responsabilità disciplinare prevista dall'art. 28 legge notarile quando riceve un atto espressamente vietato dalla legge o affetto da nullità assoluta, perché l'illecito si consuma istantaneamente al momento del rogito.
- La successiva sanatoria o conferma dell'atto, pur ammessa dall'ordinamento per conservarne gli effetti civilistici, non elimina né sospende la punibilità disciplinare del notaio già maturata con la ricezione dell'atto nullo.
- Ai fini dell'art. 28 legge notarile non rileva che la nullità sia totale o parziale, né che il vizio sia poi superabile con meccanismi di eterointegrazione o conferma: ciò che conta è la violazione del dovere di non ricevere un atto proibito.
- La disciplina della conferma degli atti privi di indicazioni catastali ha finalità di conservazione del negozio e di contrasto all'evasione fiscale, ma non contiene una previsione che escluda espressamente la responsabilità disciplinare del notaio.
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