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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19454/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Nuoro che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena a lui concessa con sentenza di condanna del 18 maggio 2017 (irrevocabile il 13/03/2018). La revoca è stata disposta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per la commissione di un successivo reato (art. 73 DPR 309/1990) con sentenza del 11 novembre 2021 che ha inflitto 3 anni di reclusione e 8.000 euro di multa. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che la causa ostativa alla sospensione condizionale era documentalmente nota al giudice della cognizione e che, non avendo questi esercitato il potere di revoca, il giudice dell'esecuzione non poteva farlo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, nei casi di revoca di diritto previsti dall'art. 168, comma 1, cod. pen. (in particolare n. 1 per nuova condanna a pena detentiva nel quinquennio dall'irrevocabilità), il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sospensione condizionale indipendentemente dal fatto che la causa di revoca fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione. Ne consegue che l'illegittimo riconoscimento del beneficio in presenza di cause ostative, anche se conoscibili o conosciute dal giudice della cognizione, non impedisce la revoca in sede esecutiva quando sopravvenga una nuova sentenza di condanna a pena detentiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è di diritto quando il condannato commette un nuovo reato che comporta pena detentiva entro il quinquennio dall'irrevocabilità; il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla revoca anche se la causa fosse conosciuta o conoscibile dal giudice della cognizione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti: la condanna per questo reato ha determinato la pena detentiva che ha fatto sorgere la causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1.

Massime di principio

  • Se interviene una nuova condanna a pena detentiva entro il quinquennio dall'irrevocabilità, il giudice dell'esecuzione è obbligato a revocare la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168(1), indipendentemente dal fatto che il giudice che aveva concesso il beneficio avesse o meno elementi conoscibili che avrebbero dovuto impedire la concessione.
  • La mancata revoca da parte del giudice della cognizione non preclude l'esercizio del potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione quando ricorra una causa di revoca di diritto.
  • È fondamentale distinguere le cause di revoca obbligatorie (di diritto) da quelle facoltative: per le prime la revoca è obbligatoria, per le seconde resta una valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione.
  • Se la nuova condanna non comporta pena detentiva o la condanna interviene oltre il termine previsto (es. il quinquennio), la revoca non è automaticamente dovuta e la situazione va valutata caso per caso.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe valutare tempestivamente i mezzi di impugnazione contro la nuova condanna (es. appello) o l'adozione di misure alternative all'esecuzione (es. istanze di concessione di benefici), poiché il ricorso basato esclusivamente sulla mancata revoca in sede di cognizione è, alla luce della giurisprudenza, di regola inefficace.
  • La revoca comporta anche conseguenze pratiche ed economiche (es. perdita del beneficio e possibile condanna alle spese processuali).

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