Cassazione Civile, Ordinanza n. 09696/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla reiterazione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 e per oltre 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con un docente di religione della scuola pubblica. Il giudice di merito aveva accolto la domanda risarcitoria del docente, liquidando un danno pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, e la Corte d’appello aveva confermato tale decisione rigettando il gravame ministeriale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 186/2003, dell’art. 4, commi 1 e 11, della L. 124/1999 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In sintesi, ha sostenuto la peculiarità del sistema di reclutamento dei docenti di religione cattolica, ritenuto coerente con il diritto eurounitario e giustificato dalla variabilità del fabbisogno, nonché la conseguente legittimità della previsione di una quota del 30% di posti coperta con contratti annuali a termine; ha quindi censurato la Corte territoriale per avere applicato ai docenti di religione i principi elaborati per i docenti delle materie curricolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme ai principi già affermati in precedenti pronunce di legittimità, anche alla luce della sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. Ha ribadito che nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica costituisce abuso della contrattazione a termine sia la protrazione di rapporti annuali rinnovati automaticamente o senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente per eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre all’eventuale maggior danno provato; resta invece esclusa la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato. Poiché il ricorso ministeriale riproponeva argomenti già disattesi e la sentenza impugnata era coerente con tali principi, il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
sono invocati dal ricorrente per sostenere la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica.
art. 4, commi 1 e 11, L. 124/1999
sono richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico.
clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
è invocata per contestare l’applicazione della disciplina sull’abuso dei contratti a termine al caso dei docenti di religione.
è richiamato per il riferimento ai precedenti di legittimità richiamati nella motivazione.
è indicato come parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da abuso del contratto a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
è menzionato come disposizione succeduta all’art. 32, comma 5, L. 183/2010, quale criterio di quantificazione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicabilità nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento del contributo per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, l’abuso della contrattazione a termine può derivare sia dalla reiterazione continuativa di contratti annuali oltre il limite di tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia dall’utilizzo discontinuo del docente per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine supera comunque tre annualità.
- Accertato l’abuso nell’utilizzazione dei contratti a termine, il docente ha diritto al risarcimento del danno eurounitario; la liquidazione va effettuata facendo applicazione dei parametri forfetari previsti dalla disciplina speciale sul contratto a termine, ferma la possibilità di provare e ottenere il maggior danno.
- Nel sistema speciale dei docenti di religione della scuola pubblica non è configurabile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato come effetto del mero superamento del limite di durata dei contratti a termine.
- Quando il datore di lavoro pubblico invoca la legittimità di singoli contratti a termine fondati su causali particolari, grava su di esso l’onere di provare la legittimità della causale; se la causale è dimostrata, quei contratti non si computano ai fini dell’accertamento dell’abuso complessivo.
- Se il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in precedenti conformi della Corte, la decisione di merito che si uniforma a tali principi è destinata a essere confermata.
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