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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05161/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione venatoria)

La controversia

La lite trae origine da una controversia sulla titolarità di alcuni immobili acquistati nel 1950. In un giudizio precedente tra due sezioni provinciali della stessa organizzazione venatoria, era stato chiesto di accertare la comproprietà dei beni in favore della sezione di Isernia e della sezione di Campobasso. Successivamente, la sezione provinciale cacciatori di Campobasso ha proposto opposizione di terzo contro la sentenza d'appello che aveva deciso quel giudizio, sostenendo di essere il vero soggetto proprietario originario dei beni e che la FIDC - Sezione provinciale di Campobasso non fosse mai stata soggetto attivo del rapporto di proprietà. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione e la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di norme di diritto e di prove legali, per non avere considerato la normativa storica sull'assetto degli enti venatori e per escludere, in astratto, l'identità tra la ricorrente e altri enti venatori; 2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione a verbali, contratto di locazione, timbro apposto su documenti e asserito giudicato derivante da una precedente sentenza di primo grado; 3) violazione dell'efficacia probatoria dell'atto notarile, assumendo che la dichiarazione del notaio di conoscere i contraenti dimostrasse che l'acquirente fosse la ricorrente; 4) violazione del giudicato e di norme processuali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato le denominazioni usate in altri giudizi e che la domanda di opposizione avesse chiesto anche la revocazione della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati, osservando che la decisione impugnata si fondava su accertamenti di fatto non scalfiti dal ricorso: l'uso, in vari atti, di denominazioni diverse per indicare lo stesso soggetto giuridico e la mancata prova dell'esistenza della ricorrente nel 1950, essendo dimostrata solo a partire dal 2009. Ha inoltre escluso la decisività delle allegazioni documentali e il rilievo del preteso giudicato invocato dalla ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso per cassazione. In via preliminare ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sezione di Isernia, pur non essendo stata notificata l'impugnazione a tale parte, perché il ricorso era manifestamente infondato. Ha poi dichiarato inammissibile la documentazione nuova prodotta ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché non relativa a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o controricorso, o giudicato sopravvenuto. Nel merito, la Corte ha condiviso il ragionamento della Corte d'appello: la questione centrale era stabilire se la sezione provinciale cacciatori di Campobasso e la FIDC - Sezione provinciale di Campobasso fossero, al momento del rogito del 1950, lo stesso soggetto. La Corte territoriale aveva accertato che in diversi atti le varie denominazioni venivano usate indifferentemente per lo stesso soggetto giuridico e che non era stata fornita prova dell'esistenza della ricorrente nel 1950. La Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso si limitassero, in sostanza, a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o a invocare principi astratti e non decisivi, senza superare tali accertamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della censura, ma la Corte ritiene che le doglianze si risolvano in una diversa lettura dei fatti e non in una reale violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che i motivi non superano gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 15 preleggi

    Richiamato insieme alle norme storiche sulla disciplina degli enti venatori; la Corte osserva che il richiamo alla normativa in astratto non prova il caso concreto.

  • artt. 36 e segg. c.c.

    Citati dalla ricorrente per sostenere la disciplina degli enti/associazioni; non incidono sull'esito perché non dimostrano l'identità soggettiva dedotta.

  • r.d. 2016/1939

    Richiamato per la disciplina storica dell'attività venatoria; la Corte lo considera irrilevante senza prova concreta dell'identità del soggetto proprietario.

  • d.m. 13 ottobre 1949

    Richiamato come normativa di settore; la Corte non ne trae elementi decisivi per la titolarità dei beni.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude la decisività dei fatti addotti o rileva che si tratta di una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di violazione di legge; la Corte reputa le censure infondate perché dirette in realtà contro l'accertamento di fatto.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per attribuire efficacia probatoria all'atto notarile; la Corte ritiene che la lettura proposta sia opinabile e fondata su un presupposto non dimostrato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato; la Corte esclude che la precedente pronuncia richiamata integri il giudicato invocato.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte nega che ricorrano i presupposti di identità soggettiva e oggettiva del giudicato.

  • art. 359 c.p.c.

    Citato nella censura relativa alla domanda proposta in opposizione; la Corte non ravvisa una critica effettiva idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 190 c.p.c. nella censura sulla struttura della domanda; la Corte non ne ricava alcuna violazione decisiva.

  • art. 190 c.p.c.

    Citato nella medesima censura processuale; non conduce ad accoglimento del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile la produzione documentale nuova in cassazione, salvo i casi tassativi relativi a nullità, ammissibilità o giudicato sopravvenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è manifestamente infondato, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non evocato, se tale attività sarebbe del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non vi siano concrete esigenze di tutela del contraddittorio.
  • La produzione documentale nuova in cassazione è ammessa solo nei casi tassativi in cui riguardi la nullità della sentenza impugnata, l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, oppure un giudicato sopravvenuto; non può essere utilizzata per introdurre documenti diretti a dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa.
  • Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili o comunque infondate se non scardinano il nucleo dell'accertamento di fatto decisivo.
  • Ai fini dell'accertamento della titolarità di un bene, assume rilievo la verifica dell'identità soggettiva tra i soggetti evocati in atti storici diversi; la mera esistenza attuale di denominazioni differenti non basta se il giudice di merito ha accertato che in passato tali denominazioni erano usate indifferentemente per il medesimo soggetto.
  • Il giudicato può essere invocato solo se ricorrono i presupposti di identità soggettiva, oggettiva e di causa petendi richiesti dall'ordinamento; una pronuncia che si limita a una statuizione diversa o accessoria non può essere trasformata in giudicato su un tema non effettivamente deciso.
  • L'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della dichiarazione del notaio non può essere estesa oltre ciò che il documento attesta direttamente; non è consentito trarne, in mancanza di prova specifica, conseguenze decisive sulla soggettività dell'acquirente o sulla titolarità sostanziale del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiudicatoPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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