Cassazione Penale, Ordinanza n. 26297/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo e non confrontato con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti della fattispecie lieve. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché non si confrontava con la motivazione di merito della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le medesime censure già formulate in appello. È stata valorizzata, dalla Corte territoriale, la circostanza che l'imputato fosse stato sorpreso con un pezzo di hashish in tasca, già pronto per la cessione, e con un altro quantitativo più consistente occultato negli slip, dato ritenuto indicativo della detenzione finalizzata all'occultamento e alla cessione.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato e confermato nei gradi di merito
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti nella forma di lieve entità, oggetto del ricorso in punto di sussistenza
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle censure già dedotte nei gradi di merito, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una nuova valutazione di merito a quella compiuta dal giudice di appello quando la motivazione territoriale sia congrua e логica nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione degli indizi di detenzione finalizzata alla cessione.
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione della condotta in termini di detenzione di stupefacenti, anche nella forma lieve, resta insindacabile quando la decisione di merito sia sorretta da una valutazione fattuale adeguatamente motivata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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