Cassazione Civile, Ordinanza n. 18919/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 notificato a una società, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi indicati in fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti e l’IVA corrispondentemente detratta. L’Ufficio contestava, in particolare, l’inesistenza oggettiva di prestazioni di assistenza sistemistica e manutenzione server rese da un fornitore, rilevando l’assenza di idonea documentazione giustificativa, la genericità dei documenti commerciali, la mancanza di operatività e di segni identificativi del fornitore, nonché prelievi in contanti ritenuti indiziari di retrocessione di somme. Il ricorso della società era stato respinto in primo grado e accolto in appello dalla CTR, che aveva ritenuto fondato il motivo relativo al raddoppio dei termini di accertamento per mancata verifica dei presupposti per la denuncia. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 42 del DPR n. 600 del 1973 e della disciplina sul raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 e 2729 c.c., in tema di valutazione delle prove e presunzioni.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, poiché la società resistente ha documentato la presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, e il pagamento della prima rata. Poiché era decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina dell’accertamento e del raddoppio dei termini di decadenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione di legge nei due motivi di ricorso
artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove e l’uso delle presunzioni
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, unitamente al mancato deposito di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, comportano l’estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
disciplina la regolazione delle spese nel caso di definizione agevolata, ponendole a carico delle parti che le hanno anticipate
Massime di principio
- Quando la parte resistente documenta l’adesione a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e il pagamento della prima rata, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto se, decorso il termine normativamente previsto, non sia stata presentata istanza di trattazione.
- In presenza di una causa estintiva del processo rilevante ex lege, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata può incidere anche sulla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione normativa applicabile.
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