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Sentenza

Sentenza del 07/02/2025 n. 835 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145/2013, utilizzato in compensazione nel 2019 con riferimento all'attività svolta nel 2018. L'Ufficio contestava la mancata compilazione della sezione IV-bis del quadro RU del Modello Unico 2019 e l'omessa risposta al questionario ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, e riteneva il credito indebito perché le attività svolte non presentavano novità scientifica/tecnologica, ma semplici miglioramenti di processo.

La decisione

Appello rigettato. Confermato l'atto di recupero con quantificazione originaria (importo indebitamente compensato pari a Euro 352.823,17; interessi Euro 25.656,99; sanzioni pari a Euro 352.823,17 come determinato dall'Ufficio). La Corte ha ritenuto preclusa l'utilizzabilità in giudizio della documentazione non prodotta in risposta al questionario (art. 32 DPR 600/1973) e ha condiviso che il progetto non rientrava nel perimetro del credito d'imposta (assenza di novità scientifica/tecnologica). Sono state confermate le sanzioni e respinte le richieste di qualificare il credito come solo "non spettante" o di applicare riduzioni per incertezza normativa. La contribuente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 dopo la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. n. 145 del 2013

    Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; fondamento della pretesa dell'Amministrazione e del controllo sulla spettanza del credito.

  • art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973

    Consente all'Amministrazione di richiedere documentazione tramite questionario; la mancata risposta entro i termini preclude l'utilizzabilità in giudizio dei documenti non forniti nella fase amministrativa, salvo prova convincente che l'inadempimento non sia imputabile al contribuente.

  • Decreto attuativo 27 maggio 2015 - art. 2

    Definisce le attività ammissibili al credito e esclude le modifiche ordinarie o migliorative di prodotti/processi dalla nozione di ricerca e sviluppo utile ai fini dell'agevolazione.

  • Decreto attuativo 27 maggio 2015 - art. 8

    Stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può, se lo ritiene necessario, richiedere al MISE un parere tecnico; il parere è facoltativo e non obbligatorio per l'Amministrazione.

  • art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471 del 1997

    Prevede una sanzione commisurata al 30% per l'impiego di un credito esistente in misura maggiore o in violazione delle modalità di utilizzo; la contribuente aveva chiesto la sua applicazione in subordine.

  • art. 5, comma 7 D.L. Fiscale (provvedimento del 15/10/2021)

    Norma richiamata dalla parte appellante come favorevole ai contribuenti in buona fede (possibilità di riversamento del credito senza sanzioni); la Corte ha ritenuto che tale disposizione non giustificasse l'accoglimento dell'appello nel caso di specie.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 34419 dell'11/12/2023

    Precisa che il credito si considera "inesistente" quando è privo dei presupposti costitutivi; nella fattispecie il credito è stato ritenuto inesistente perché mancavano i requisiti tecnici richiesti dalla disciplina.

  • Cass. Sez. 1, 21 giugno 2018, n. 16365

    Principio secondo cui, salvo prova contraria, il mancato funzionamento della PEC dichiarata si ascrive all'irreperibilità colpevole del destinatario; onere della prova grava sul contribuente.

  • Cass. Sez. 3, 15 marzo 2023, n. 7510

    Ribadisce il dovere del titolare della PEC di vigilare sul corretto funzionamento della casella e di controllare la posta in arrivo, compresa la cartella "posta indesiderata".

  • Cass. Sez. 5, 10 marzo 2021, n. 6617

    Indica la necessità di un vaglio sulla congruità della dichiarazione del contribuente relativa a eventuali impedimenti tecnici alla risposta al questionario amministrativo.

  • Cass. Sez. 5, 14 giugno 2021, n. 16757

    Individua le condizioni per l'operatività della preclusione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 in caso di mancata risposta a richieste documentali.

  • Cass. Sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13330

    Definizione giurisprudenziale di "incertezza normativa tributaria" e criteri per ritenere sussistente un errore scusabile o incertezza che possa attenuare responsabilità e sanzioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992 - art. 15, comma 2-sexies

    Consente la riduzione percentuale delle spese di soccombenza in sede di liquidazione; applicata per ridurre le spese del grado da Euro 10.000,00 a Euro 8.000,00.

Massime di principio

  • Rispondere tempestivamente ai questionari dell'Agenzia e fornire la documentazione richiesta nella fase amministrativa: la mancata risposta può precludere in giudizio l'utilizzo di documenti prodotti successivamente.
  • La prova del mancato ricevimento di una PEC grava sul contribuente: il semplice riferimento a un "probabile malfunzionamento" non è sufficiente; è necessario dimostrare concretamente l'impedimento.
  • Per il credito R&D è essenziale dimostrare la presenza di novità scientifica o tecnologica e l'esistenza di incertezze tecniche non risolvibili con lo stato dell'arte; miglioramenti di processo ordinari o personalizzazioni software in genere non rientrano.
  • La richiesta di un parere tecnico del MISE è facoltativa per l'Agenzia delle Entrate: l'Amministrazione può procedere autonomamente nelle valutazioni tecniche se ritiene di avere elementi sufficienti.
  • Se il credito è privo dei presupposti costitutivi si configura come "inesistente" e può comportare l'applicazione delle sanzioni previste; occorre, quindi, documentazione tecnico-scientifica robusta già nella fase amministrativa.
  • Quando possibile, il contribuente può cercare di circoscrivere la contestazione qualificando il credito come "non spettante" in parte, per tentare di ottenere una sanzione ridotta (es. art.13 comma 4 D.Lgs. 471/1997), ma ciò richiede prove concrete del credito effettivamente spettante.
  • Richiedere e conservare per tempo pareri tecnici indipendenti, relazioni tecnico-scientifiche dettagliate, verbali di sperimentazione, documentazione dei test e registri delle attività aiuta a difendere la spettanza del credito in caso di verifiche.
  • L'esistenza di norme o interventi di favore (es. misure per contribuenti in buona fede) non garantisce automaticamente l'attenuazione delle sanzioni: il loro ambito di applicazione va valutato caso per caso e può non essere operativo retroattivamente.
  • Curare la compilazione degli specifici righi e sezioni del modello dichiarativo (es. sezione IV-bis del quadro RU) è cruciale: omissioni formali possono legittimare approfondimenti e recuperi da parte dell'Amministrazione.

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