Cassazione Civile, Ordinanza n. 05851/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società creditrice)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società nei confronti di due società, per ottenere la declaratoria di inefficacia verso di sé di un atto di compravendita immobiliare con cui una società aveva trasferito a un'altra sei unità immobiliari. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia dell'atto. La soccombente aveva quindi proposto appello, ma la Corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata via PEC il 3 dicembre 2020 e che l'appello fosse stato notificato solo il 6 gennaio 2021, oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società appellante ha censurato la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, la violazione di varie norme processuali e la nullità della decisione per mancanza di motivazione: ha sostenuto che la Corte d'appello non avesse esposto, neppure in forma concisa, le ragioni di fatto e di diritto della declaratoria di tardività; ha inoltre dedotto che la sentenza non fosse stata resa nel corpo del verbale di udienza ex art. 281-sexies c.p.c., ma in un atto separato, nonostante in udienza fosse stata data lettura integrale della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente, avendo indicato gli elementi essenziali della decisione: notifica della sentenza di primo grado il 3 dicembre 2020 e notifica dell'appello il 6 gennaio 2021, dunque oltre il termine breve di 30 giorni. Ha poi ribadito che la concisione della motivazione non integra nullità se consente di individuare il percorso argomentativo e di controllare la decisione in sede impugnatoria; nel caso concreto, tale percorso era comprensibile e la descrizione più ampia della vicenda sostanziale non era necessaria, trattandosi di un esito processuale fondato solo sulla tardività dell'impugnazione. Quanto alla forma della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., la Corte ha richiamato il principio per cui è legittima la decisione resa in udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni, e ha equiparato alla stesura nel verbale l'allegazione della sentenza a verbale con atto separato, come avvenuto mediante deposito telematico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta in primo grado; non è oggetto della decisione di legittimità, se non come contesto della lite.
Termine breve di 30 giorni per proporre impugnazione dalla notifica della sentenza; la Corte lo considera decorso nel caso concreto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma le censure sono state ritenute infondate.
Richiamati dalla ricorrente per lamentare carenza di motivazione; la Corte afferma che la motivazione era sufficiente.
Richiamati nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione di rigetto.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità; la Corte esclude che vi fosse nullità della sentenza.
Consente la pronuncia della sentenza in udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto; la Corte ritiene legittima la forma adottata e equipara al verbale l'allegazione a verbale con atto separato.
artt. 35 e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nel motivo di ricorso, ma non determinanti ai fini della decisione.
Richiamati dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza; la Corte esclude la violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando manchi una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, tale da impedire di comprendere il percorso argomentativo e di controllarne la correttezza in sede di impugnazione.
- Quando la decisione di appello si fonda su una questione processuale semplice e decisiva, come la tardività dell'impugnazione, è sufficiente indicare gli elementi essenziali dai quali si ricava il superamento del termine, senza dover ricostruire in modo esteso la vicenda sostanziale originaria.
- Nel rito dell'art. 281-sexies c.p.c. la sentenza può essere pronunciata in udienza con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione; non è necessario che il verbale rechi integralmente tutte le indicazioni formali previste per la sentenza ordinaria, poiché esse risultano dal verbale sottoscritto dal giudice.
- La stesura della sentenza nel corpo del verbale può essere equiparata all'allegazione del testo della sentenza al verbale mediante atto separato, anche se successivamente depositato telematicamente.
- La mera deduzione di vizi formali della motivazione o della forma della sentenza non è sufficiente quando non sia individuabile un concreto interesse all'annullamento e la censura non sia idonea a scalfire la ratio decisoria processuale.
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