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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15865/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del G.d.P. di Roma del 21/03/2023 che lo aveva condannato alla multa di euro 4.200,00 per il reato previsto dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato del 26/11/2021). La difesa sosteneva che, prima della deliberazione della sentenza di primo grado (6/03/2023), il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio ex art. 4, comma 3, d.lgs. 18/08/2015, n. 142, che avrebbe superato il precedente decreto di espulsione e così fatto venir meno il reato. Sul piano processuale, il Tribunale di Roma, dopo ordinarie verifiche, ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto di impugnazione, pur riqualificato in ricorso per cassazione, era stato proposto da difensore non munito del "specifico mandato a impugnare" richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (mandato rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione/elezione di domicilio). Per tale causa di inammissibilità la Corte non ha esaminato il merito (quindi non ha valutato l'incidenza del permesso di soggiorno provvisorio sulla sussistenza del reato). Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. La sentenza di primo grado rimane quindi impregiudicata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e 5-ter

    Norma sostanziale che disciplina il reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato; la condanna di primo grado è stata pronunciata in base a questa disposizione.

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 4, comma 3

    Prevede il permesso di soggiorno provvisorio; la difesa ha sostenuto che la successiva concessione di tale permesso avrebbe annullato gli effetti del decreto di espulsione e quindi la rilevanza penale del comportamento, ma la Corte non ha esaminato la questione di merito per via dell'inammissibilità processuale.

  • cod. proc. pen., art. 581, comma 1-quater

    Introduzione dell'obbligo, a pena di inammissibilità, che l'atto di impugnazione depositato dal difensore sia corredato dallo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione/elezione di domicilio; la mancanza di tale mandato ha determinato l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche se l'impugnazione era stata riqualificata dalla Corte territoriale.

  • cod. proc. pen., art. 571, comma 3

    Norma che già richiedeva, in caso di sentenza contumaciale, uno specifico mandato per l'impugnazione; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue fra nomina generica del difensore e il mandato specifico a impugnare.

  • cod. proc. pen., art. 568, comma 5

    Consente la riqualificazione dell'atto di impugnazione; il Tribunale ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione ex art. 37 d.lgs. 28/08/2000 n. 274 e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 2

    Norma richiamata in relazione alla competenza della Corte di Cassazione per il gravame riqualificato; usata dal Tribunale per inviare gli atti alla Corte suprema.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di disporre il versamento a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 (modifica art. 581)

    Norma di riforma che ha introdotto il nuovo art. 581, comma 1-quater, rafforzando i requisiti formali per l'impugnazione proposta dal difensore quando l'imputato è stato assente; la Corte ha ritenuto tale scelta legislativa non manifestamente irragionevole e costituzionalmente compatibile.

  • Cost., artt. 3, 24, 27, 111 e CEDU art. 6 (richiamati dalla giurisprudenza)

    Questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso i nuovi requisiti procedurali sono state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza richiamata, che ha ritenuto compatibile la scelta legislativa nel limitare impugnazioni non frutto di una scelta personale e consapevole dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato assente nel procedimento e il difensore propone impugnazione, è obbligatorio depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater c.p.p.). Una nomina generica del difensore non è sufficiente.
  • La mancanza del mandato specifico determina inammissibilità processuale dell'impugnazione anche se l'atto viene riqualificato in ricorso per cassazione: il giudice non entrerà nel merito delle eccezioni sostanziali sollevate.
  • Se si è ottenuto un permesso di soggiorno successivo al decreto di espulsione e si ritiene che ciò incida sulla responsabilità penale, la questione va preservata introducendo correttamente il gravame e rispettando tutti i requisiti formali dell'impugnazione; altrimenti la corte potrebbe non esaminare il merito per vizi formali.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre la sussistenza di un mandato specifico ad impugnare (rilasciato dopo la sentenza) e l'elezione di domicilio; in assenza, valutare l'opportunità di integrare l'atto o utilizzare i rimedi previsti nei termini ampliati dalla riforma.
  • L'inammissibilità per vizio formale può comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende: valutare il rischio economico prima di impugnare senza i requisiti.

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