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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02610/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda un appartamento sito in Randazzo. In primo e secondo grado è stata accolta la domanda di rilascio proposta dai pretesi proprietari contro l'occupante, ritenuto mero detentore; la Corte d'appello ha anche confermato la qualificazione della domanda come rivendicazione e il riconoscimento del danno da occupazione senza titolo, liquidato secondo il valore locativo. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato nullità della sentenza e vizio di motivazione, sostenendo di avere conosciuto la pendenza del giudizio solo tardi e di avere diritto alla rimessione in termini per proporre riconvenzionale di usucapione, oltre a lamentare il mancato accoglimento della sospensione del giudizio per la pendenza di altra causa sull'usucapione; (2) ha contestato la prova della proprietà in capo agli attori, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto dimostrato il titolo di rivendicazione e che mancasse l'atto di nomina degli acquirenti; (3) in subordine, ha censurato il riconoscimento del danno da occupazione senza titolo e la sua liquidazione parametrata al canone di mercato, invocando la violazione delle norme sull'inadempimento e sulla liquidazione del danno.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sul preteso omesso esame di fatti decisivi per la presenza di doppia conforme e perché alcune doglianze erano nuove, non risultando riproposte in appello. Ha inoltre ribadito che il contumace tardivamente costituito accetta il processo nello stato in cui si trova e non ha diritto alla rimessione in termini se non dimostra di non aver potuto conoscere per causa non imputabile la pendenza del giudizio. Quanto alla sospensione, la Corte ha osservato che la decisione sull'art. 295 c.p.c. non è impugnabile se non con regolamento di competenza e, in ogni caso, che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti della sospensione necessaria, perché l'altra causa era ancora in primo grado e al più poteva porsi un problema di sospensione ex art. 337 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello sulla prova della proprietà, non riesaminabile in cassazione come merito. Sul terzo motivo ha ritenuto conforme a diritto la liquidazione equitativa del danno da occupazione senza titolo, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato, secondo i principi delle Sezioni Unite. Alla soccombenza è seguita la condanna del ricorrente alla somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende e l'ulteriore importo per il contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata / decisione conforme alla proposta

    la proposta non ha funzione decisoria; il ricorrente può chiedere la decisione e il collegio può pronunciarsi senza incompatibilità del relatore o del presidente che abbia formulato la proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente

    la fase non ha autonomia decisoria distinta dalla normale decisione di cassazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame

  • art. 295 c.p.c.

    la decisione sulla sussistenza dei presupposti della sospensione necessaria non implica attività decisoria ed è impugnabile solo sotto il profilo della competenza mediante regolamento

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato come possibile diverso regime di sospensione quando il giudizio pregiudicante pende in grado diverso

  • art. 948 c.c.

    richiamato per la rivendicazione e la prova della proprietà del bene

  • art. 1401 c.c.

    richiamato in relazione alla nomina del terzo destinatario dell'acquisto

  • art. 1402 c.c.

    richiamato in relazione alla nomina del terzo destinatario dell'acquisto

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno da occupazione senza titolo, in chiave di responsabilità/inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno da occupazione senza titolo, per la risarcibilità del pregiudizio

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nella parte sulla prova della proprietà e del danno, come riparto dell'onere probatorio

  • art. 337 c.p.c.

    in caso di causa pendente in diverso grado può venire in rilievo la sospensione facoltativa, non quella necessaria ex art. 295 c.p.c.

Massime di principio

  • Il contumace che si costituisce tardivamente accetta il processo nello stato in cui si trova e subisce le preclusioni già maturate; la rimessione in termini presuppone la prova che la mancata tempestiva difesa sia dipesa da causa non imputabile e dall'ignoranza incolpevole della lite.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa in cassazione quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado.
  • Le questioni di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non integrano di regola un autonomo capo decisorio impugnabile con ricorso per cassazione, salvo il profilo della competenza da far valere con il regolamento.
  • In sede di rivendicazione, la prova della proprietà può essere desunta da una catena di acquisti che risalga a un acquisto originario del dante causa; la critica che chieda una diversa lettura dei documenti e delle prove non è ammissibile in cassazione se mira a un nuovo giudizio di merito.
  • Il giudice di merito, nel liquidare il danno da occupazione senza titolo di immobile, può ricorrere alla valutazione equitativa e assumere come parametro il canone locativo di mercato, purché il proprietario alleghi e provi, anche per presunzioni, la concreta perdita di godimento e lo specifico pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImplicazioni
RamiDiritti realiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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