Cassazione Penale, Ordinanza n. 21429/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche o benefici connessi a dichiarazioni non veritiere in materia di ammissione a un beneficio, contestato ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002. Il ricorso riproponeva in sostanza censure già formulate in appello, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio. Inoltre, la difesa sosteneva che mancasse l'elemento soggettivo richiesto, invocando la colpa e non il dolo, e lamentava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi di quelli di appello e diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da manifesta illogicità sia quanto alla configurabilità del reato sia quanto all'elemento soggettivo, individuato nel dolo generico anche nella forma eventuale. È stata confermata la correttezza del diniego della particolare tenuità del fatto, in ragione della rilevante discrasia tra reddito effettivo e reddito dichiarato, e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato è ritenuto configurabile sulla base di una dichiarazione non veritiera finalizzata all'ammissione a un beneficio; per la responsabilità è sufficiente il dolo generico, anche nella forma eventuale, e non la mera colpa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la complessiva gravità della condotta, valutata anche in relazione al sensibile scostamento tra situazione reale e dichiarata, non consente di qualificare il fatto come tenue.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione della decisione di merito sia congrua e logicamente coerente.
- Per la responsabilità per dichiarazioni mendaci finalizzate all'ottenimento di un beneficio è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, mentre non è configurabile se la condotta sia meramente colposa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere negata quando la condotta, per modalità e divario tra dati reali e dichiarati, esprima una gravità non compatibile con la minima offensività.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata circa l'assenza di elementi di meritevolezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano cause di esonero.
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