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Sentenza

Sentenza n. 1210/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Bologna di rigetto della domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, con previsione del rilascio di un ordinario permesso di soggiorno a tempo determinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, deducendo, secondo quanto emerge dalla sentenza, l'illegittimità della revoca o del diniego fondato sulla mera richiesta di rinvio a giudizio per reati contestati ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 110, 81 e 479 c.p. In particolare, la difesa ha contestato l'applicazione di un automatismo collegato all'esistenza del procedimento penale, sostenendo la necessità di una valutazione concreta della pericolosità sociale; ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento alla conservazione del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento del Questore. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva consentito la partecipazione al procedimento e aveva motivato ampiamente la decisione, non limitandosi a desumere automaticamente la pericolosità dalla richiesta di rinvio a giudizio. La valutazione amministrativa è stata ritenuta fondata sulla gravità e sulle modalità dei reati contestati, nonché su plurimi elementi idonei a integrare gravi indizi e a giustificare un allarme sociale. Il TAR ha escluso l'automatismo, precisando che l'autorità aveva effettuato una valutazione complessiva e concreta della personalità del ricorrente, considerando anche la carenza di attività lavorativa quale indice di mancato inserimento sociale. È stata inoltre valorizzata la previsione del rilascio di un ordinario permesso di soggiorno a tempo determinato, ritenuta misura proporzionata e idonea a contemperare, nelle more del giudizio penale, le esigenze di sicurezza pubblica con l'interesse personale alla permanenza in Italia. Per le medesime ragioni è stata esclusa la violazione del legittimo affidamento, ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è qualificato come titolo premiale la cui conservazione può essere incisa da una concreta valutazione della pericolosità sociale, senza automatismi fondati sulla sola pendenza del procedimento penale.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La contestazione del reato, valutata insieme alle sue concrete modalità e agli ulteriori elementi acquisiti, può concorrere alla valutazione amministrativa della pericolosità sociale.

  • artt. 110, 81 e 479 c.p.

    I reati contestati al ricorrente sono stati considerati, per gravità e modalità, quali elementi della valutazione complessiva della pericolosità sociale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • La revoca o il diniego del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola richiesta di rinvio a giudizio o dalla pendenza di un procedimento penale, in assenza di una condanna; l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale dell'interessato.
  • Nella valutazione della pericolosità sociale possono essere considerati la gravità e le modalità dei reati contestati, i plurimi elementi indiziari idonei a generare allarme sociale e gli ulteriori dati relativi all'inserimento sociale del soggetto, inclusa la carenza di attività lavorativa.
  • La previsione, contestualmente al diniego del titolo di lungo periodo, della possibilità di rilascio di un permesso ordinario a tempo determinato può costituire un adeguato contemperamento tra esigenze di sicurezza pubblica e interesse dello straniero alla permanenza sul territorio, escludendo la violazione del principio di proporzionalità.
  • Il legittimo affidamento alla conservazione del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo recede quando una valutazione concreta e motivata evidenzi prevalenti esigenze di sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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