Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 30 gennaio 1996 per la fornitura di materiale di casermaggio. La società fornitrice aveva subìto l’applicazione di una penale per ritardo nella consegna, penale poi trattenuta dal corrispettivo dovuto. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della società e condannato il Ministero a restituire l’importo della penale, ritenendo il ritardo imputabile a un’improvvisa avaria della macchina saldatrice, tempestivamente comunicata alla stazione appaltante. La Corte d’appello, invece, aveva accolto il gravame ministeriale, ritenendo che la comunicazione del guasto non fosse stata tempestiva e rituale perché indirizzata a un soggetto diverso dall’ufficio appaltante, che non fosse provata la data di ricezione della comunicazione da parte dell’ufficio competente, che pertanto il termine contrattuale non potesse essere prorogato e che non fosse utilizzabile la scarsa importanza dell’inadempimento per neutralizzare la penale. La società ricorre in cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli artt. 1175 e 1362 ss. c.c., sostenendo che la comunicazione al Comando dei Carabinieri di Cava dei Tirreni fosse sufficiente perché prevista dal contratto tra i possibili destinatari; (2) violazione delle clausole contrattuali e degli artt. 1362 ss. c.c., deducendo che la richiesta di proroga era stata inviata solo dopo aver conosciuto l’entità del guasto e i tempi di riparazione, e quindi nel rispetto dell’onere informativo; (3) violazione degli artt. 1218, 1341 e 1382 c.c., sostenendo di aver fornito prova liberatoria del caso fortuito, di aver agito in buona fede e che le clausole non specificamente approvate sarebbero nulle; (4) violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., contestando la sovrapposizione tra diritto alla penale e potere di riduzione giudiziale della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, non colpissero in modo pertinente la ratio decidendi della sentenza d’appello, limitandosi a contrapporre una diversa lettura delle clausole contrattuali senza indicare specificamente quali canoni interpretativi fossero stati violati e senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre ritenuta inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, la doglianza sulla vessatorietà della clausola, non risultando dedotto che la questione fosse stata proposta nei gradi di merito. Parimenti generica è stata giudicata la censura sulla riduzione della penale, perché priva di indicazioni fattuali idonee a dimostrarne l’eccessività nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 15 del contratto n. 45080 di repertorio del 30.01.1996
La clausola veniva invocata dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione dell’avaria potesse essere resa anche a enti militari periferici; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse adeguatamente con l’interpretazione data dal giudice di merito.
art. 66 delle Condizioni Generali di Contratto delle Forze Armate dello Stato
È stata interpretata dalla Corte di merito come clausola che imponeva una comunicazione tempestiva e rituale del guasto entro tre giorni, al fine di consentire all’amministrazione le verifiche e le misure necessarie; la Cassazione ha ritenuto non specificamente censurata tale interpretazione.
art. 67 delle Condizioni Generali di Contratto delle Forze Armate dello Stato
Richiamato dalla ricorrente come parte del complessivo assetto contrattuale, ma senza specifica incidenza nella decisione di legittimità.
art. 68 delle Condizioni Generali di Contratto delle Forze Armate dello Stato
Richiamato per sostenere la prorogabilità del termine contrattuale; la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva chiarito il raccordo della previsione con l’art. 66 e non aveva contestato in modo pertinente la ratio decidendi.
art. 70 delle Condizioni Generali di Contratto delle Forze Armate dello Stato
Richiamato in relazione alla clausola penale e alla sua eventuale riduzione, ma la censura è stata giudicata generica.
Invocato per sostenere un’interpretazione conforme a correttezza e buona fede, ma senza una critica specifica al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione della regola interpretativa asseritamente violata e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa interpretazione del contratto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova liberatoria del caso fortuito e l’assenza di colpa, ma la censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi centrata sulla mancata tempestiva comunicazione del guasto.
Invocato per dedurre la nullità delle clausole non specificamente approvate; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché nuova o comunque non autosufficiente.
Richiamato con riferimento alla clausola penale, ma la Corte ha rilevato che la ricorrente non spiegava in concreto perché la penale fosse eccessiva.
La Corte ribadisce implicitamente che la riduzione della penale presuppone una specifica allegazione e dimostrazione della sua eccessività nel caso concreto.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
Cass. 9461/2021
Richiamata come precedente sul dovere del ricorrente di indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e di confrontarsi con la motivazione impugnata.
Cass. S.U. 5314/2020
Richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione della lettura proposta dal ricorrente a quella accolta dal giudice di merito: è necessario indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo.
- Quando la decisione di merito fonda il rigetto su una ratio decidendi chiara e autonoma, il ricorso per cassazione deve confrontarsi direttamente con quel nucleo motivazionale; le censure che lo eludono sono inammissibili per difetto di pertinenza.
- Le clausole che impongono un onere di comunicazione dell’evento impeditivo o ritardante devono essere osservate secondo la loro funzione organizzativa: se la tempestiva rituale informazione è posta a tutela della possibilità della controparte di verificare i fatti e adottare contromisure, la sua omissione impedisce di attribuire efficacia esimente all’evento dedotto.
- La doglianza relativa alla vessatorietà o alla nullità di una clausola contrattuale richiede che risulti dedotta nei gradi di merito e che sia autosufficiente nel ricorso per cassazione; in difetto, è inammissibile come questione nuova o non adeguatamente prospettata.
- La richiesta di riduzione giudiziale della penale deve essere sorretta da una specifica allegazione e dimostrazione dell’eccessività dell’importo rispetto al caso concreto; una censura generica non è scrutinabile in sede di legittimità.
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