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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25056/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare tra una società poi divenuta fallita e la società acquirente. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha accolto l'appello del fallimento e ha accertato la simulazione relativa del contratto, ritenendo che la vendita dissimulasse un trasferimento a titolo gratuito e fosse quindi inefficace ex art. 64 l.fall., in mancanza di prova del pagamento del prezzo. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c. e nullità del procedimento, perché il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto espresso dalla precedente sentenza di cassazione resa inter partes; (2) omessa motivazione, per non avere la Corte d'appello affrontato la questione indicata dalla Cassazione circa l'asserita incongruenza della reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 64 l.fall., 2697 e 2935 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il pagamento del prezzo fosse stato già provato in primo grado e che il giudice del rinvio avesse impropriamente rivalutato fatti già scrutinati, trasformando il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la precedente sentenza rescindente aveva già evidenziato l'inconciliabilità tra l'affermazione dell'onerosità del trasferimento e la mancanza di prova del pagamento del prezzo, demandando al giudice del rinvio il solo riesame del merito per stabilire, in concreto, se il pagamento fosse provato e quindi se l'atto dovesse qualificarsi come oneroso o gratuito. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    Richiamato come norma che rende inefficace l'atto gratuito nei confronti della procedura concorsuale; la qualificazione del trasferimento come oneroso o gratuito dipende dalla prova del pagamento del prezzo.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato solo come oggetto della censura sul capo risarcitorio, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva e comunque non esaminabile nei termini prospettati.

  • art. 383 c.p.c.

    Invocato per dedurre il mancato rispetto del principio di diritto nel giudizio di rinvio; la Corte esclude la violazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vincoli del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato in cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Citato per sostenere la nullità del procedimento di rinvio; la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul pagamento del prezzo; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2935 c.c.

    Citato nel terzo motivo, senza che la censura sia ritenuta fondata o scrutinabile nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per denunciare una pretesa erronea valutazione delle prove; la Corte osserva che si tratta di critica al merito non proponibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo, respinto perché il giudice del rinvio si è attenuto al dictum rescindente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base formale del secondo motivo, respinto perché non vi è omessa motivazione nei termini denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base formale della censura di nullità processuale, esclusa dalla Corte.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto e al perimetro decisorio tracciati dalla sentenza rescindente, ma conserva il compito di riesaminare il merito nei limiti devoluti dalla cassazione.
  • Se la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito dipende dalla prova del pagamento del prezzo, la mancata prova di tale pagamento può condurre alla qualificazione dell'atto come gratuito, con le conseguenze previste dalla disciplina fallimentare.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o nullità processuale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici già accertati dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione dedotto contro la sentenza del giudice di rinvio non è configurabile quando il giudice si sia uniformato al dictum rescindente e abbia motivato sul punto decisivo demandato al suo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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