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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8795/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bellanova ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva respinto la sua richiesta di rideterminazione della pena (10 anni, 4 mesi e 20 giorni) inflitta con sentenza divenuta irrevocabile per reati previsti dagli artt. 416-bis, 73 e 74 DPR 309/90, sostenendo che la commisurazione della pena fosse viziata dall'utilizzo dei parametri edittali dichiarati successivamente incostituzionali (richiamando le pronunce della Corte costituzionale) e lamentando altresì carenza di motivazione rispetto alla mancata valutazione se l'aumento per continuazione fosse stato parametrato su norme incostituzionali o meno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza impugnata non aveva effettuato la verifica necessaria se la pena fosse stata commisurata in base a parametri edittali dichiarati incostituzionali. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, la pena determinata sulla base di quella cornice edittale deve essere rideterminata applicando i criteri dell'art.133 cod. pen. e che tale verifica non può essere sostituita dal solo riscontro che la pena finale rientri nei limiti oggi vigenti. Per tali ragioni l'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame e rideterminazione della pena in conformità ai principi ribaditi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    comma 1; comma 1-bis; comma 4; comma 5

    La Corte ha richiamato che la disciplina sanzionatoria di art.73, nella versione modificata dalla legge 49/2006 e poi dichiarata incostituzionale in parte, ha effetti ex tunc: se la commisurazione della pena si è basata su quei parametri edittali illegittimi, la pena concreta è illegale e va rideterminata alla luce della cornice edittale rivissuta.

  • Codice penale, art. 81

    L'aumento di pena per il reato continuato (art.81) deve essere riconsiderato alla luce dei parametri edittali costituzionalmente legittimi; la 'quota di continuazione' non può essere lasciata immutata senza specifica verifica.

  • Codice penale, art. 133

    Principi e criteri per l'individuazione della pena: la rideterminazione della pena in sede esecutiva deve seguire i criteri dell'art.133, adattandoli alla cornice edittale oggi vigente e motivando l'adeguamento al disvalore concreto del fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata mancasse della specifica verifica richiesta dalla giurisprudenza sul punto, configurando un vizio motivazionale.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e mancata o insufficiente motivazione).

  • Sentenza Corte costituzionale

    n. 32 del 2014 (richiamata anche altra giurisprudenza costituzionale)

    Dichiarazione di incostituzionalità della disciplina introdotta nel 2006 in materia di stupefacenti che produce effetto ex tunc e determina la reviviscenza della disciplina precedente; questa reviviscenza obbliga alla rivalutazione delle pene commisurate sui parametri soppressi.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    Sez. U. n. 33040/2015 (Jazouli), Sez. U. n. 37107/2015 (Marcon), Sez. U. n. 22471/2015 (Sebbar)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la pena commisurata sulla base dei limiti edittali successivamente dichiarati incostituzionali è illegale; in sede esecutiva deve procedersi alla rideterminazione secondo art.133 cod. pen., non mediante operazioni aritmetiche automatiche, ma mediante nuovo processo di commisurazione fondato sui parametri rivissuti.

Massime di principio

  • Se una norma edittale guida alla commisurazione della pena viene dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc, la pena concreta determinata su quei parametri può ritenersi illegale e deve essere rideterminata.
  • In sede esecutiva la rideterminazione della pena deve applicare i criteri dell'art.133 cod. pen. e non può limitarsi a una riduzione aritmetica: il giudice deve motivare la nuova misurazione rispetto al disvalore del fatto e ai parametri attuali.
  • Anche la porzione di pena attribuita per continuazione (art.81 c.p.) va rivalutata se è stata calcolata utilizzando parametri edittali incostituzionali; non è sufficiente che la pena finale cada nei limiti oggi vigenti senza che sia dimostrato che la commisurazione originaria abbia adottato i nuovi parametri.
  • La mancanza di una specifica verifica e motivazione sul punto configura vizio motivazionale rimediabile con annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare puntualmente se la determinazione originaria della pena abbia fatto ricorso a criteri oggi non più validi e, se necessario, procedere alla completa ricalibrazione della sanzione sul piano dell'individualizzazione.

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