Cassazione Penale, Ordinanza n. 22390/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità, nelle conformi sentenze di merito, per un reato continuato in materia di stupefacenti. La difesa ha censurato l'affermazione di penale responsabilità in relazione all'episodio di cessione di sostanza stupefacente a una giovane acquirente minorenne, sostenendo in sostanza vizi di legittimità ma contestando in realtà la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del compendio probatorio. Ha inoltre dedotto doglianze sul trattamento sanzionatorio, che però non erano state prospettate nei motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità fossero diretti in realtà a una nuova valutazione del fatto e della prova, profili riservati al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo e immune da vizi logici sulla base di corretti criteri inferenziali e di massime di esperienza, in coerenza con la decisione del primo giudice. Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, le ha reputate non deducibili in cassazione perché non proposte in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la configurazione del reato continuato contestato all'imputato.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna di merito.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato insieme all'art. 73, nel capo d'imputazione e nella condanna di merito.
richiamato per il principio di deducibilità in cassazione solo delle questioni già prospettate nei motivi di appello o rilevabili d'ufficio.
richiamato in combinato disposto con l'art. 606, comma 3, c.p.p. per delimitare l'oggetto del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili, sotto l'apparente veste di vizi di legittimità, censure che mirano esclusivamente a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove, quando la motivazione di merito sia congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla attendibilità delle prove e sul ragionamento inferenziale, salvo il controllo sui vizi logici o giuridici della motivazione.
- Le questioni non prospettate nei motivi di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili in ogni stato e grado o non deducibili prima.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, se non devolute al giudice di appello, sono inammissibili in sede di ricorso per cassazione.
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