Cassazione Penale, Sentenza n. 12328/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che confermava condanne per corruzione (art. 319 c.p.) e, per Esposito, anche per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, DPR 309/1990). Esposito deduceva difetto di prova del dolo (anche eventuale) rispetto alla presenza di droga nella scatola introdotta in carcere e censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma 2 c.p.; Bello denunciava l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno (art. 62, n.4 c.p.); Gervasio impugnava la chiamata in correità fondata su una sola telefonata e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione: annulla senza rinvio la condanna di Esposito limitatamente al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 perché il fatto non costituisce reato per carenza di prova del dolo; conseguentemente riduce la pena definitiva di Esposito di 20 giorni (pena definitiva: 2 anni e 20 giorni di reclusione). Il ricorso di Esposito è dichiarato inammissibile nel resto. I ricorsi di Ervin Bello e di Rocco Gervasio sono dichiarati inammissibili; entrambi sono condannati alle spese di procedimento e a versamenti alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di Esposito relativo all'attenuante di cui all'art. 323-bis comma 2 (ritenuta già "premiata" con le generiche) e fondati i rilievi sul dolo rispetto alla detenzione di stupefacente, rilevando l'insufficienza probatoria circa la conoscenza da parte di Esposito del contenuto della scatola; per Bello e Gervasio la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o precluse dal rito di merito e quindi inammissibili.
Norme richiamate
Norma applicata per la fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha confermato le condanne per tale reato in relazione all'introduzione di telefoni cellulari in carcere.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma sulla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio richiede la prova dell'elemento soggettivo; la Cassazione ha ritenuto carente la prova che Esposito fosse consapevole o avesse accettato il rischio della presenza di droga nella scatola, annullando la condanna per tale capo.
art. 323-bis, commi 1 e 2, cod. pen.
Disciplina attenuante per l'apporto collaborativo. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante del comma 1 (esiguità del profitto) ma escluso il comma 2 ritenendo la collaborazione non "efficace"; la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che contestava tale valutazione, osservando che le dichiarazioni di Esposito erano comunque valorizzate attraverso le attenuanti generiche.
Riferita alla particolare tenuità del danno; la Corte ha ritenuto le deduzioni di Bello generiche e non adeguatamente documentate, quindi inammissibili.
Richiamata in relazione al contributo concorsuale di minima rilevanza; la Corte di merito ha riconosciuto un contributo di minima importanza per alcuni imputati, circostanza valutata dalla Cassazione come motivazione non illogica.
Norma richiamata nel ricorso per la valutazione della personalità dell'imputato ai fini delle attenuanti; la Corte ha osservato che le difese non hanno fornito elementi concreti per fondare il riconoscimento delle generiche.
Riferita dalla difesa in ordine alla chiamata in correità; la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo di insufficienza probatoria atteso che la Corte d'appello aveva motivato ampiamente sul contesto delle intercettazioni.
Norma invocata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tali statuizioni nei confronti di Bello e Gervasio.
Massime di principio
- Se la sostanza stupefacente è occultata in un contenitore insieme ad altri oggetti vietati, la responsabilità penale per detenzione ai fini di spaccio richiede prova che l'agente conoscesse o avesse accettato il rischio della presenza della droga: mera partecipazione al trasporto non è sufficiente.
- Per riconoscere il dolo eventuale il giudice deve fondarsi su elementi che colleghino direttamente il singolo imputato alla consapevolezza del contenuto illecito; riferimenti a conversazioni tra terzi o indizi indifferenziati possono risultare insufficienti.
- La valutazione della collaborazione (art. 323-bis) può distinguere tra la rilevanza oggettiva dell'atto collaborativo e la sua efficacia pratica; tuttavia la valorizzazione delle dichiarazioni può avvenire anche attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice ritiene già compensata la condotta.
- La semplice denunzia di disparità di trattamento fra coimputati non determina automaticamente cassazione: occorre che la differenziazione motivata dei giudici di merito sia manifestamente illogica o paradossale.
- Una singola telefonata o una generica autoqualificazione ('amico di ...') difficilmente bastano a fondare una chiamata in correità se non corroborate dal contesto probatorio complessivo.
- Nel ricorso per cassazione le deduzioni generiche o non specificamente documentate (soprattutto sulla personalità del soggetto o sulla tenuità del danno) sono suscettibili di inammissibilità; il ricorrente deve indicare elementi di fatto o di diritto precisi e specifici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →