Cassazione Civile, Sentenza n. 3974/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Edil Ga.Mo. impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto sussistenti gravi vizi costruttivi dell'immobile (isolamento termico, cedimenti strutturali ecc.), aveva imputato responsabilità all'impresa costruttrice e ai direttori dei lavori, aveva escluso la pretesa al pagamento del saldo per l'applicante (art. 1460 c.c.) e aveva comunque riconosciuto l'interruzione della prescrizione in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP). I motivi di cassazione contestavano principalmente: la utilizzabilità in giudizio della consulenza redatta nell'ATP (permanenza/ammissibilità dell'atto); gli effetti interruttivi della prescrizione derivanti dall'ATP; la violazione/erronea applicazione dell'art. 1460 c.c. in ordine alla mancata valutazione della buona fede e della gravità dell'inadempimento; la liquidazione di rivalutazione e interessi non richiesti in appello; e la riliquidazione delle spese del primo grado a favore dei terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Motivazioni principali: (i) la relazione dell'accertamento tecnico preventivo può essere acquisita e utilizzata nel giudizio di merito anche senza un formale provvedimento di acquisizione, purché non sia stato leso il diritto di difesa e le parti abbiano potuto controbattere; (ii) l'ATP, quale giudizio conservativo, interrompe la prescrizione fino al deposito della relazione del consulente e la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che la conoscenza effettiva dei vizi sia conseguita con il deposito della consulenza; (iii) i giudizi di merito sulla gravità dei vizi e sulla responsabilità (anche ripartizione delle colpe tra impresa e direttori dei lavori) sono insindacabili in cassazione se motivati e supportati da congrua valutazione dei fatti; (iv) l'applicazione dell'art. 1460 c.c. è stata correttamente motivata rispetto alla mancata ultimazione dei lavori, all'assenza dei certificati e ai gravi vizi; (v) la liquidazione di rivalutazione e interessi rientra nella componente del risarcimento e può essere pronunciata d'ufficio; (vi) il giudice d'appello ha correttamente riliquidato le spese in base all'esito complessivo della lite. Esito processuale: rigetto dei ricorsi; condanna in solido dei ricorrenti (Edil Ga.Mo. e Costamagna) al pagamento delle spese di cassazione in favore della controparte (liquidate in euro 8.500 + 200 di esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA); annotazione sui presupposti per versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento tecnico preventivo: la consulenza tecnica redatta nell'ATP costituisce prova utilizzabile nel successivo giudizio di merito e il deposito della relazione è elemento decisivo ai fini della conoscenza dei vizi.
Regole sull'utilizzabilità degli atti e delle prove; la Corte conferma che l'ammissione formale non è sempre necessaria purché non venga leso il diritto di difesa.
Richiamati nell'ambito delle contestazioni sulle regole processuali di formazione del fascicolo e di utilizzabilità delle produzioni, con conferma che l'acquisizione materiale può essere sufficiente se garantito il contraddittorio.
Interruzione della prescrizione: la notificazione del ricorso per ATP con il decreto giudiziale interrompe la prescrizione e l'interruzione si estende fino alla conclusione del procedimento (deposito della relazione).
Rilevanza delle norme sulla prescrizione e loro applicazione congiunta all'art. 2943 nel caso di giudizi conservativi quali l'ATP.
Termine annuale per l'azione dell'acquirente nei confronti dell'appaltatore per gravi vizi/cedimenti: decorre dal momento in cui il committente raggiunge una conoscenza oggettiva e apprezzabile della gravità dei difetti; la Corte ha ritenuto che, per taluni vizi, la conoscenza sia conseguita con il deposito della relazione ATP.
Ripartizione dell'onere della prova e presunzione sull'eguale responsabilità in mancanza di elementi per determinare quote di responsabilità differenti tra garanti.
Eccezione di inadempimento e compensazione: la Corte ha confermato l'applicabilità dell'art.1460 per rifiutare il pagamento del saldo in presenza di grave inadempimento dell'appaltatore (mancata ultimazione, assenza certificazioni, vizi gravi).
Potere del giudice di liquidare le spese e valutare oneri accessori; la Corte ha ritenuto corretta la decisione sul riconoscimento di rivalutazione e interessi e sulla regolazione delle spese processuali.
Criteri per la liquidazione delle spese di lite: le spese anticipate per l'ATP possono essere considerate in sede di merito e regolate secondo i criteri ordinari; il giudice d'appello deve riliquidare le spese in base all'esito complessivo.
Norme relative al regolamento delle spese e alle modifiche nella fase di impugnazione: la Corte conferma il potere del giudice d'appello di rivedere la liquidazione delle spese alla luce dell'esito complessivo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-quater e 1-bis)
Previsione del contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La relazione redatta nell'accertamento tecnico preventivo (ATP) può essere utilizzata in un successivo giudizio di merito anche senza un formale provvedimento di acquisizione, purché le parti abbiano avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio e difendere il diritto di difesa.
- La notifica del ricorso per ATP (giudizio conservativo) interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e l'interruzione perdura fino al deposito della relazione del consulente; pertanto la decorrenza del termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. si valuta anche in funzione del deposito della CTU.
- Le valutazioni sulla gravità dei vizi costruttivi, sulla loro incidenza sulla stabilità e godibilità dell'opera e sulle quote di responsabilità tra impresa e direttori dei lavori sono questioni di fatto riservate al giudice del merito e sono insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. può legittimamente impedire la condanna al pagamento del saldo se il committente dimostra mancata ultimazione, assenza di certificazioni e vizi gravi dell'opera; la valutazione della buona fede della parte obbligata è questione di merito.
- Il giudice d'appello, modificando in tutto o in parte la decisione di primo grado, ha il potere e il dovere di rivedere la liquidazione delle spese processuali in base all'esito complessivo della lite.
- Rivalutazione monetaria e interessi fanno parte del risarcimento e possono essere riconosciuti anche d'ufficio in grado d'appello se ricompresi nel petitum originario e non espressamente esclusi.
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