Cassazione Civile, Sentenza n. 3953/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto la responsabilità solidale della cessionaria (GLSE) per le imposte dovute in capo alla cedente (Gilema) in quanto il conferimento e la successiva cessione del ramo d'azienda erano parte di una complessiva operazione artificiosa e in frode ai crediti tributari; contestazioni principali: illegittimità dell'applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997 alla cessionaria, inesistenza del debito al momento del conferimento, illeceità del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e doglianze procedurali relative a nova in appello e motivazione della sentenza
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da GLSE. Ha confermato che il raddoppio dei termini per l'accertamento è applicabile quando sussistono i presupposti dell'obbligo di denuncia penale (anche se la denuncia non sia stata presentata nei confronti della cessionaria) e che, se la cessione è avvenuta come strumentale alla frode fiscale, la responsabilità del cessionario è presunta (iuris tantum) e non soggetta alle limitazioni previste per le cessioni conformi a legge. Ha altresì ritenuto inammissibili le eccezioni di giudicato esterno e di nova e ha dichiarato infondate le doglianze sul difetto di motivazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997, art. 14
La Corte ha applicato l'art.14 nella parte che prevede la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente; in caso di cessione "in frode dei crediti tributari" la responsabilità del cessionario non è soggetta ai limiti previsti per cessioni conformi a legge, con presunzione iuris tantum di responsabilità quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante
DPR 600/1973, art. 43, comma 3
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono presupposti che impongono l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; tale raddoppio si applica autonomamente e non richiede la formale presentazione della denuncia nei confronti della cessionaria
DPR 917/1986 (TUIR), art. 5
Norma richiamata nell'avviso per l'attribuzione delle componenti di reddito tra soci e società a seguito delle trasformazioni societarie e del conferimento del ramo d'azienda; utilizzata per spiegare la determinazione della materia imponibile oggetto dell'accertamento
DPR 917/1986 (TUIR), art. 83
Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità e imputazione di redditi, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze correlate
DPR 633/1972, art. 57, comma 3
Richiamato nei principi sul raddoppio dei termini (nell'ambito Iva); la giurisprudenza interpretata dalla Corte ammette l'operatività del raddoppio dei termini anche se la notizia di reato emerge dopo il termine ordinario, purché sussistano gli elementi oggettivi dell'obbligo di denuncia
Legge 74/2000, art. 4
Riguarda il reato di dichiarazione infedele; la Corte ha valutato che la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per reati tributari (anche se imputati formalmente ad altri soggetti) giustifica il raddoppio dei termini e le conseguenti azioni dell'Amministrazione
Codice civile, art. 2909
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione/decadenza; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo atteso il diverso fondamento giuridico dell'obbligazione tributaria ed il meccanismo della responsabilità del cessionario
D.Lgs. 546/1992, art. 36 e art. 57
Art.36 evocato in relazione al difetto di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata; art.57 (divieto di nova in appello) è stato ritenuto non violato perché l'Amministrazione aveva sin dall'avviso di accertamento qualificato l'operazione come frode
Massime di principio
- Se una cessione o un conferimento d'azienda rientra in un'operazione artificiosa finalizzata a occultare materia imponibile, il cessionario può essere ritenuto solidalmente responsabile per i debiti tributari del cedente anche oltre i limiti previsti per le cessioni conformi a legge
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art.43 DPR 600/73 e art.57 DPR 633/72) si applica quando sussistono i presupposti dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessario che la denuncia sia stata formalmente presentata nei confronti del cessionario per estendere gli effetti temporali dell'accertamento
- Il giudice tributario, se chiamato in causa, verifica la sussistenza dei presupposti oggettivi dell'obbligo di denuncia (prognosi postuma), ma non procede all'accertamento penale del reato
- L'attestazione prevista dall'art.14, comma 3, D.Lgs. 472/1997 (riguardo a contestazioni in corso) non esclude automaticamente la responsabilità del cessionario se la cessione è stata posta in frode ai crediti tributari e ricorrono le condizioni del comma 4
- Nelle operazioni complesse con rami d'azienda, fusioni o trasformazioni societarie è fondamentale la diligenza del cessionario: controlli sulla posizione fiscale del cedente possono ridurre il rischio di responsabilità solidale, ma non esonerano se la cessione è in frode
- Le eccezioni relative a nova in appello o a carenze motivazionali sono valutate rigorosamente: la qualificazione di frode deve essere già chiara nell'atto impugnato o nelle deduzioni dell'Ufficio; la motivazione della sentenza di merito deve esporre l'iter logico-giuridico essenziale per resistere al sindacato di legittimità
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