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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3953/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto la responsabilità solidale della cessionaria (GLSE) per le imposte dovute in capo alla cedente (Gilema) in quanto il conferimento e la successiva cessione del ramo d'azienda erano parte di una complessiva operazione artificiosa e in frode ai crediti tributari; contestazioni principali: illegittimità dell'applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997 alla cessionaria, inesistenza del debito al momento del conferimento, illeceità del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e doglianze procedurali relative a nova in appello e motivazione della sentenza

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da GLSE. Ha confermato che il raddoppio dei termini per l'accertamento è applicabile quando sussistono i presupposti dell'obbligo di denuncia penale (anche se la denuncia non sia stata presentata nei confronti della cessionaria) e che, se la cessione è avvenuta come strumentale alla frode fiscale, la responsabilità del cessionario è presunta (iuris tantum) e non soggetta alle limitazioni previste per le cessioni conformi a legge. Ha altresì ritenuto inammissibili le eccezioni di giudicato esterno e di nova e ha dichiarato infondate le doglianze sul difetto di motivazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 14

    La Corte ha applicato l'art.14 nella parte che prevede la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente; in caso di cessione "in frode dei crediti tributari" la responsabilità del cessionario non è soggetta ai limiti previsti per cessioni conformi a legge, con presunzione iuris tantum di responsabilità quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante

  • DPR 600/1973, art. 43, comma 3

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono presupposti che impongono l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; tale raddoppio si applica autonomamente e non richiede la formale presentazione della denuncia nei confronti della cessionaria

  • DPR 917/1986 (TUIR), art. 5

    Norma richiamata nell'avviso per l'attribuzione delle componenti di reddito tra soci e società a seguito delle trasformazioni societarie e del conferimento del ramo d'azienda; utilizzata per spiegare la determinazione della materia imponibile oggetto dell'accertamento

  • DPR 917/1986 (TUIR), art. 83

    Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità e imputazione di redditi, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze correlate

  • DPR 633/1972, art. 57, comma 3

    Richiamato nei principi sul raddoppio dei termini (nell'ambito Iva); la giurisprudenza interpretata dalla Corte ammette l'operatività del raddoppio dei termini anche se la notizia di reato emerge dopo il termine ordinario, purché sussistano gli elementi oggettivi dell'obbligo di denuncia

  • Legge 74/2000, art. 4

    Riguarda il reato di dichiarazione infedele; la Corte ha valutato che la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per reati tributari (anche se imputati formalmente ad altri soggetti) giustifica il raddoppio dei termini e le conseguenti azioni dell'Amministrazione

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione/decadenza; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo atteso il diverso fondamento giuridico dell'obbligazione tributaria ed il meccanismo della responsabilità del cessionario

  • D.Lgs. 546/1992, art. 36 e art. 57

    Art.36 evocato in relazione al difetto di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata; art.57 (divieto di nova in appello) è stato ritenuto non violato perché l'Amministrazione aveva sin dall'avviso di accertamento qualificato l'operazione come frode

Massime di principio

  • Se una cessione o un conferimento d'azienda rientra in un'operazione artificiosa finalizzata a occultare materia imponibile, il cessionario può essere ritenuto solidalmente responsabile per i debiti tributari del cedente anche oltre i limiti previsti per le cessioni conformi a legge
  • Il raddoppio dei termini di accertamento (art.43 DPR 600/73 e art.57 DPR 633/72) si applica quando sussistono i presupposti dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessario che la denuncia sia stata formalmente presentata nei confronti del cessionario per estendere gli effetti temporali dell'accertamento
  • Il giudice tributario, se chiamato in causa, verifica la sussistenza dei presupposti oggettivi dell'obbligo di denuncia (prognosi postuma), ma non procede all'accertamento penale del reato
  • L'attestazione prevista dall'art.14, comma 3, D.Lgs. 472/1997 (riguardo a contestazioni in corso) non esclude automaticamente la responsabilità del cessionario se la cessione è stata posta in frode ai crediti tributari e ricorrono le condizioni del comma 4
  • Nelle operazioni complesse con rami d'azienda, fusioni o trasformazioni societarie è fondamentale la diligenza del cessionario: controlli sulla posizione fiscale del cedente possono ridurre il rischio di responsabilità solidale, ma non esonerano se la cessione è in frode
  • Le eccezioni relative a nova in appello o a carenze motivazionali sono valutate rigorosamente: la qualificazione di frode deve essere già chiara nell'atto impugnato o nelle deduzioni dell'Ufficio; la motivazione della sentenza di merito deve esporre l'iter logico-giuridico essenziale per resistere al sindacato di legittimità

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