Cassazione Civile, Sentenza n. 3939/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia circa il rispetto delle distanze tra costruzioni: le ricorrenti chiedevano la demolizione e/o il ripristino delle opere realizzate in violazione delle distanze (metri 5 dal confine o metri 10 dalla parete finestrata preesistente). Il nodo giuridico principale riguardava l'applicabilità del d.m. n. 1444/1968 (art. 9, comma 2) e la rilevanza temporale dello strumento urbanistico comunale (piano regolatore) adottato nel 1962 ma approvato nel 1969: la Corte d'appello aveva ritenuto il piano antecedente al d.m. e quindi non assoggettabile alle norme più restrittive del d.m.; le ricorrenti hanno censurato la pronuncia per violazione delle norme sopra indicate e per errata applicazione dell'art. 873 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'efficacia dello strumento urbanistico (piano regolatore) si verifica solo con l'approvazione formale e la pubblicazione; pertanto, poiché il piano è stato approvato dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 1444/1968, le prescrizioni di quest'ultimo (più restrittive sulle distanze) sono applicabili. Per l'accoglimento del primo motivo la Corte ha assorbito i motivi successivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Messina in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello di Messina per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato, con pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.m. n. 1444/1968 (art. 9, comma 2)
Il decreto contiene prescrizioni più restrittive in materia di distanze tra costruzioni e ha efficacia normativa statale. La Corte ha ritenuto che le sue disposizioni si applicano se lo strumento urbanistico comunale è stato approvato dopo l'entrata in vigore del decreto; l'adozione anteriore non impedisce l'applicazione delle norme del d.m. se l'approvazione è successiva.
Legge n. 1150/1942 (cd. legge urbanistica), art. 41-quinquies
Il d.m. n. 1444/1968 è stato emanato su delega di questa legge ed ha efficacia di legge dello Stato nella materia regolamentata; la Corte richiama tale status per giustificare la prevalenza delle norme del d.m. sulle disposizioni comunali non ancora efficaci.
art. 873 c.c.
Norma del codice civile sulle distanze tra costruzioni; è la disciplina applicabile nei rapporti tra privati in mancanza di uno strumento urbanistico efficace. La Corte ha rilevato che, fino a che lo strumento urbanistico non è divenuto efficace, si applicano le distanze dettate dal codice civile.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Artt. richiamati come base delle censure in cassazione (violazione di norme di legge e omesso esame di punto decisivo). La Corte ha accolto il motivo fondato sulla violazione di norme di legge (n.3) e ha assorbito gli altri motivi (n.5 relativo ad omesso esame).
artt. 2043, 2056, 1226, 872 c.c.; artt. 99, 112, 113 c.p.c.
Norme richiamate nel ricorso e nel terzo motivo: riguardano responsabilità extracontrattuale, risarcimento, prescrizione/decadenza, disciplina delle distanze e norme processuali. La Corte di legittimità non ha affrontato nel merito questi profili perché il primo motivo deciso ha assorbito gli altri.
Massime di principio
- Uno strumento urbanistico (piano regolatore o regolamento edilizio) produce effetti vincolanti nei rapporti tra privati solo dopo l'approvazione formale da parte dell'organo competente e la pubblicazione prescritta (affissione all'albo o altra forma prevista); la sola adozione non è sufficiente.
- Per valutare quale normativa sulle distanze sia applicabile alla costruzione, conta la normativa vigente al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico: se l'approvazione avviene dopo l'entrata in vigore di una norma statale più restrittiva (es. d.m. n. 1444/1968), quest'ultima prevale e deve essere rispettata.
- In assenza di uno strumento urbanistico efficace al momento della costruzione, trovano applicazione le disposizioni di carattere generale del codice civile (art. 873 c.c. e correlati) in tema di distanze tra fabbricati.
- Se in un giudizio di appello si è ritenuta errata la valutazione della normativa applicabile, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa per una nuova valutazione conforme al principio di diritto enunciato.
- Quando la Corte di Cassazione accoglie un motivo principale fondato sulla violazione di norme di legge, i motivi subordinati aventi oggetto connesso possono risultare assorbiti senza necessità di un esame di merito.
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