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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3921/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca per tre crediti: (1) mutuo fondiario di € 422.433,00 richiesto con privilegio ipotecario (la banca non ha prodotto la nota di iscrizione ipotecaria né il prospetto delle rate non pagate); (2) saldo negativo del conto corrente € 296.770,40 richiesto in via chirografaria (contratto privo di data certa anteriore al fallimento); (3) finanziamento di € 6.693,54 anch'esso ritenuto privo di data certa. La banca deduce violazioni procedurali (art. 115 c.p.c., art. 101 e 161 c.p.c., art. 99 legge fall., art. 2704 c.c.) lamentando altresì errori di valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che: (i) la non contestazione delle allegazioni non impone l'automatica ammissione del credito; il giudice delegato e il tribunale fallimentare possono sollevare d'ufficio vizi probatori e verificare l'esistenza del titolo in ogni stato e grado del processo; (ii) l'onere di contestazione specifica non concerne la valutazione della documentazione prodotta, che resta riservata al giudice; (iii) l'art. 99 legge fall. richiede l'indicazione dei documenti su cui si intende fondare l'opposizione, e la censura della banca era generica e quindi inammissibile; (iv) la doglianza circa la data certa e i timbri postali non è utilizzabile in Cassazione come vizio di valutazione non controverso (avrebbe dovuto essere proposta via revocazione se si tratta di errore percettivo non discusso in giudizio); (v) il credito derivante da conto corrente negativo necessita della produzione della scrittura negoziale con data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., per cui gli estratti conto non sono idonei da soli. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, quantificate in € 10.200,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la non contestazione delle allegazioni non comporta l'automatica ammissione del credito; l'onere di contestazione riguarda fatti allegati e non la valutazione della validità dei documenti che resta rimessa al giudice.

  • art. 101 c.p.c.

    Il principio del contraddittorio non è violato quando il giudice, esercitando i poteri d'ufficio, valuta la fondatezza della domanda sulla base delle risultanze di causa.

  • art. 161 c.p.c.

    Riferimento al potere istruttorio del giudice e alla necessità di rispettare i limiti processuali nell'assunzione di prove d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata implicitamente per confermare che la valutazione probatoria spetta al giudice di merito; il rigetto dell'opposizione non configura di per sé violazione dell'art. 112.

  • art. 98 legge fallimentare

    Norma di riferimento per l'opposizione allo stato passivo; il sindacato sulle ragioni di ammissione del credito rientra nella valutazione del giudice fallimentare.

  • art. 99 legge fallimentare

    Richiede l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti nell'opposizione; non obbliga a riprodurre ex novo atti già depositati nella domanda di ammissione, ma impone che siano specificamente indicati nell'atto di opposizione.

  • art. 2704 c.c.

    Per i contratti la cui forma è richiesta 'ad substantiam' (es. alcuni rapporti bancari), la prova richiede la scrittura privata con data certa; gli estratti conto non sono idonei a supplire alla mancanza della scrittura con data certa.

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    L'eventuale errore percettivo che contraddice un atto processuale e non sia stato oggetto di discussione in grado può essere rimesso in causa tramite l'azione di revocazione, non con il ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Norma richiamata per i motivi inammissibili riguardanti questioni di fatto e valutazioni di merito che non configurano vizi di diritto collegabili al vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002

    Previsione sulla maggiorazione del contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La non contestazione delle allegazioni in sede di opposizione allo stato passivo non produce automaticamente l'ammissione del credito: il giudice fallimentare può e deve verificare d'ufficio l'esistenza e la prova del titolo e la consistenza del credito.
  • Per i crediti garantiti da ipoteca, è necessaria la prova della nota di iscrizione ipotecaria (o altro documento che dimostri l'effettiva iscrizione) per provare il rango privilegiato; l'assenza di tale documento può giustificare il rigetto dell'ammissione con privilegio.
  • L'art. 99 legge fallimentare richiede che i documenti sui quali si fonda l'opposizione siano specificamente indicati nel ricorso: richiamare genericamente documenti già depositati nella domanda di ammissione non è sufficiente.
  • Per rapporti che richiedono la forma ad substantiam (es. contratto di conto corrente che si assume determinante per il saldo), la prova del credito richiede la scrittura con data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; estratti conto non basilari non bastano.
  • Le doglianze relative a presunti errori percettivi (es. timbri o bolli non considerati) che non siano state oggetto di vera controversia in sede di merito devono essere impugnate con l'azione di revocazione e non possono essere sollevate in cassazione come motivo di diritto ordinario.
  • In fase di opposizione al passivo, il creditore deve curare sia la specifica indicazione dei documenti che la produzione degli elementi essenziali per dimostrare rango e consistenza del credito; la mancata produzione o la genericità può rendere il motivo inammissibile e condurre al rigetto.

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