Cassazione Civile, Sentenza n. 3945/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie operate dal de cuius Ruggero Pedrini in favore di Anna Luisa Pedrini; controversia sulla determinazione dell'indennità di occupazione (frutti civili) dell'immobile sito a Bologna: questioni tecniche sulle modalità di calcolo (applicazione della legge 392/1978 - equo canone - indicata dalla CTU Sanna vs valutazione di mercato e determinazione al 3% del valore dell'immobile indicata dal CTU Costa e richiamata dalla Corte d'appello). Procedimento articolato tra Tribunale, CTU, Corte d'appello e successiva domanda di revocazione proposta da Catia Pedrini contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Catia Pedrini. Ha ritenuto infondati i motivi di revocazione perché la decisione impugnata non mostra un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art.395 c.p.c.: la Corte d'appello ha compiuto una valutazione motivata (scelta argomentata del criterio della valutazione di mercato e del riferimento al 3% del valore) su un punto controverso fra le parti, non una mera svista o incoerenza con atti incontestabili. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 5.500,00 compensi più spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori) e indicazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13 comma 1-bis e 1-quater.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c. (revocazione)
La Corte ha applicato i requisiti dell'errore di fatto: deve trattarsi di errore di percezione o svista che contrasti con atti incontestabili, immediatamente riscontrabile e decisivo per la decisione; non sono ammessi rilievi su punti controversi o sulla valutazione delle risultanze processuali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. (motivi di cassazione)
Invocati dalla ricorrente per dedurre violazione e falsa applicazione delle norme sulla revocazione; la Corte li ha ritenuti non fondati perché la questione era questione di valutazione motivata e non errore revocatorio.
artt. 324 e 329 c.p.c.
Richiamati nel ricorso per sostenere vizi procedurali/di motivazione relativi al giudicato interno; la Corte ha ritenuto che i rimedi appropriati per contestare conflitti di giudicati fossero diversi (ricorso per cassazione) e non la revocazione per errore di fatto.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel ricorso (così come indicato negli atti), presumibilmente in relazione agli effetti delle sentenze o del giudicato; dalla motivazione non emergono applicazioni particolari diverse dall'uso come richiamo normativo.
legge 392/1978
La CTU Sanna aveva utilizzato i parametri della legge 392/78 (equo canone) per quantificare l'indennità; la Corte d'appello ha però ritenuto che il parametro fosse stato assunto come mero termine di paragone e ha adottato un criterio basato sulla valutazione di mercato (canone stimato pari al 3% del valore dell'immobile).
D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-bis e 1-quater
Applicato per rilevare l'obbligo, se dovuto, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte dà atto del presupposto per tale versamento.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art.395 c.p.c.) è ammessa solo per errori di percezione o svista oggettivi, immediatamente riscontrabili negli atti, decisivi per la decisione; non può essere usata per contestare valutazioni critiche o argomentazioni del giudice su punti controversi.
- Quando la controversia verte sulla metodologia di calcolo (es. indennità di occupazione/frutti), la scelta motivata del giudice tra diverse CTU o criteri (equo canone vs valutazione di mercato) configura una valutazione tecnica e giuridica, impugnabile con i mezzi ordinari (appello o ricorso per cassazione) ma non con la revocazione per errore di fatto.
- Il contrasto tra diverse sentenze (conflitto di giudicati) deve essere dedotto con i rimedi appropriati (ricorso per cassazione) e non ricondotto automaticamente a errore revocatorio, salvo che emerga un palese vizio fattuale incontestabile.
- In casi di contestazione tecnica, documentare concretamente l'errore nei criteri o nei dati della CTU (e non solo un dissenso valutativo) è essenziale per ottenere il riesame favorevole; altrimenti la decisione di merito motivata sarà confermata.
- Le spese e i contributi processuali possono gravare sul ricorrente che propone impugnazioni infondate; valutare altresì la possibilità di oneri aggiuntivi come il contributo unificato, ai sensi del DPR 115/2002.
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