Cassazione Civile, Sentenza n. 3940/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Costa D'Oro ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva riformato la pronuncia di primo grado attribuendo alla compratrice (Costa D'Oro) l'inadempimento per non aver ritirato 240 tonnellate di olio di sansa con consegna fissata al 30/06/2005. Il primo motivo principale denunciava che la Corte d'appello era incorsa in ultravisione dell'atto di appello (ultrapetizione): l'attrice ricorrente (Rubino) nell'appello aveva contestato l'errata qualificazione della natura giuridica del termine di esecuzione (essenziale o meno) e aveva chiesto l'addebito della risoluzione all'acquirente; tuttavia la Corte d'appello non si era limitata a verificare l'essenzialità del termine ma aveva compiuto una valutazione complessiva del comportamento delle parti e aveva riformato la sentenza di primo grado su diversa base giuridica (attribuendo la responsabilità della risoluzione per mancato ritiro), oltrepassando il principio del tantum devolutum quantum appellatum. Sono state altresì dedotte plurime doglianze di diritto sostanziale relative alla qualificazione del luogo della consegna (art.1510 c.c.), alla necessità di diffida o messa in mora per addebitare l'inadempimento all'acquirente, alla valutazione della rilevanza dell'inadempimento non di scarsa importanza ai fini della risoluzione, e alla valutazione probatoria circa il comportamento delle parti e l'andamento dei prezzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello abbia ecceduto il perimetro dell'appello (violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum/ultrapetizione). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo la Suprema Corte ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia per il riesame, disponendo che la Corte d'appello provveda anche sulle spese del presente giudizio. In pratica la sentenza di appello è stata annullata e la causa torna al giudice d'appello per decisioni conformi al corretto perimetro delle questioni dedotte in impugnazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art. 112
richiamato nel contesto della correttezza del processo e dei limiti della decisione giudiziale; utilizzato per sostenere la nullità per violazione dei limiti del decidere
Codice di procedura civile - artt. 345 e 346
richiamati con riferimento alla nullità della sentenza per violazione dei limiti del giudizio di appello e della motivazione
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 4
norma di legittimità rilevante per il vizio di ultravisione/ultrapetizione (decisione oltre le conclusioni delle parti)
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3
richiamato nei motivi di doglianza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
Codice di procedura civile - art. 370
interpretazione applicata: il ricorso incidentale non può essere introdotto nella memoria ma deve essere proposto con controricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto in memoria
in mancanza di patto o uso contrario la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita
la Corte d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, la consegna dovesse intendersi effettuata nel luogo ove le cose si trovavano al tempo della vendita, con conseguente addebito al compratore del mancato ritiro
Codice civile - artt. 1453, 1454, 1457
distinzione tra risoluzione per inadempimento ex artt.1453-1454 (richiede inadempimento di non scarsa importanza e, di regola, diffida a adempiere) e risoluzione per decorso del termine essenziale ex art.1457; la Corte ha richiamato questa distinzione nel valutare la correttezza dell'oggetto dell'appello
Codice civile - artt. 1322, 1325, 1440
richiamati dalla controparte per sostenere questioni interpretative del contratto e della natura essenziale del termine; la Corte ha segnalato limiti procedurali all'assunzione di tali censure in memoria
Codice civile - artt. 1218, 1223, 1224, 1226, 1206, 2697
norme rilevanti alle questioni di responsabilità, risarcimento del danno, onere della prova e criteri valutativi che erano oggetto dei motivi di doglianza assorbiti dalla Cassazione
Massime di principio
- Il giudice d'appello è vincolato al perimetro delle censure effettivamente proposte in appello (principio tantum devolutum quantum appellatum); non può riformare la decisione su basi giuridiche non dedotte dalle parti in grado di appello.
- La distinzione tra risoluzione per inadempimento (artt.1453-1454 c.c.) e risoluzione per decorso di termine essenziale (art.1457 c.c.) è sostanziale: ciascuna ipotesi ha requisiti e conseguenze diversi e va dedotta e provata nella forma e nei termini corretti.
- Quando il contratto non disciplina il luogo di consegna per beni mobili determinati solo nel genere, opera l'art.1510 c.c.: la consegna deve intendersi nel luogo in cui le cose si trovavano al tempo della vendita, salvo diverso patto.
- Per addebitare la risoluzione all'acquirente per mancato ritiro è, di regola, necessaria la prova di una formale messa in mora o diffida ad adempiere, e la valutazione se l'inadempimento sia di non scarsa importanza.
- In sede di cassazione si possono fare valere i vizi di motivazione e di eccesso di potere giurisdizionale (ultrapetizione); se accertati, il rimedio è la cassazione con rinvio per nuovo esame nei limiti consentiti.
- Sul piano processuale, i mezzi di impugnazione incidentali devono essere proposti nei modi e nei termini previsti (es. controricorso ex art.370 c.p.c.); inserire nuovi motivi in memoria può comportare inammissibilità.
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