Cassazione Penale, Sentenza n. 38015/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Asti (20/05/2022) che aveva applicato la pena di 4 mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza di motivazione sull'applicazione della revoca della patente, rilevando che non erano state contestate le circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis e che l'accertata assunzione di sostanze alcoliche era stata oggetto di provvedimento di archiviazione per inutilizzabilità. In memoria difensiva è stato inoltre proposto un nuovo motivo relativo alla mancanza della querela, invocando la non procedibilità alla luce del d.lgs. 10/10/2022, n.150.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente al profilo relativo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente: la Corte ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione a tale sanzione e ha rinviato al Tribunale di Asti per un nuovo esame sul punto. Il motivo nuovo relativo alla mancata querela è stato dichiarato inammissibile. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna sostanziale è rimasta confermata.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di lesioni personali in ambito di guida; qui è il capo di imputazione per il quale è stata applicata la pena principale. La sentenza mette in rilievo che le aggravanti specifiche previste dalla norma non erano state contestate.
Richiamato in relazione alla sanzione accessoria della revoca della patente: la Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) ha dichiarato incostituzionale la previsione di revoca automatica, imponendo al giudice l'obbligo di motivare adeguatamente la scelta della revoca.
art. 218, comma 2, cod. strada
Contiene i parametri che il giudice deve valutare per decidere tra la sospensione e la revoca della patente; la Corte ha richiamato l'obbligo di argomentare secondo questi criteri quando si applica la revoca in assenza di aggravanti.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il rito speciale del patteggiamento, in base alle quali è stata emessa la sentenza impugnata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la modifica dell'ultimo comma dell'art. 590-bis prevedendo la necessità della querela in determinate ipotesi; il difensore ha invocato tale modifica per dedurre la non procedibilità, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non ammissibile nel giudizio di impugnazione così come prospettato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019
Dichiara l'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente previsto da alcune norme del codice della strada, imponendo al giudice di motivare caso per caso la scelta della revoca.
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione ai limiti del riesame in sede di impugnazione dell'accordo di patteggiamento: alcune questioni nuove possono essere inammissibili se non rientrano nell'oggetto del gravame o nell'area di revisione consentita.
Massime di principio
- La revoca della patente non è più automatica in caso di condanna per reati stradali: il giudice deve sempre motivare in modo specifico perché applica la revoca anziché la sospensione, valutando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.
- In assenza della contestazione delle aggravanti previste dall'art. 590-bis, l'applicazione della revoca richiede una motivazione particolarmente puntuale sulla pericolosità della condotta e sui requisiti che giustificano il trattamento più sfavorevole.
- Le questioni nuove sollevate in memoria (es. mancata querela introdotta da successiva modifica normativa) possono essere dichiarate inammissibili se non erano dedotte in primo grado o se non rientrano nell'area di riesame consentita dall'impugnazione.
- Chi impugna deve rispettare il principio di autosufficienza: eccezioni come l'inutilizzabilità di accertamenti (es. prove alcolimetriche) devono essere adeguatamente allegati nel ricorso per essere valutati.
- Nel patteggiamento il riesame delle sanzioni accessorie è possibile ma limitato; il giudice d'appello o la corte devono attenersi alle regole di motivazione e non possono riformare le sanzioni accessorie senza adeguata argomentazione.
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