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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10832/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES 2007 emesso nei confronti di un ente religioso, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata del 16,50% alla plusvalenza derivante dalla compravendita di un immobile, ritenendo dovuta l'aliquota ordinaria del 33%. La CTR aveva invece confermato l'annullamento dell'atto ritenendo sufficiente, per l'agevolazione, la sola qualità soggettiva dell'ente e la sua finalità religiosa. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 d.P.R. 601/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR riconosciuto il beneficio senza verificare la strumentalità diretta e immediata dell'operazione rispetto alle finalità di religione o culto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'ente non aveva provato il presupposto oggettivo dell'agevolazione; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla sanzione per infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997, in relazione all'omessa esposizione della plusvalenza; 4) ulteriore omesso esame del medesimo profilo sanzionatorio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l'agevolazione ex art. 6 d.P.R. 601/1973 spetta agli enti con finalità di beneficenza, istruzione o equiparati solo per attività non commerciali, o commerciali non prevalenti, in rapporto di strumentalità diretta e immediata con le finalità istituzionali, escludendosi le attività dirette al mero procacciamento di utilità economiche. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito per nuovi accertamenti in fatto secondo tali principi e nel rispetto dell'onere della prova; i motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto l'aliquota agevolata sulla base della sola natura religiosa dell'ente, senza accertare la necessaria strumentalità diretta e immediata dell'operazione immobiliare rispetto ai fini di religione o culto. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che dovrà riesaminare la fattispecie alla luce del principio di diritto indicato dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 601/1973

    L'agevolazione fiscale non spetta in base alla sola qualità soggettiva dell'ente, ma richiede che l'attività concreta sia non commerciale, o commerciale non prevalente, e comunque in rapporto di strumentalità diretta e immediata con le finalità istituzionali di beneficenza, istruzione, religione o culto.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei presupposti oggettivi dell'agevolazione grava sulla parte che la invoca; il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei fatti costitutivi del beneficio secondo il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Il richiamo è effettuato dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni o inferenze non adeguate sulla sussistenza dei presupposti dell'agevolazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare la violazione di legge sulla disciplina fiscale e sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla spettanza dell'aliquota agevolata e al profilo sanzionatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'asserita omessa pronuncia del giudice di merito sulla sanzione per infedele dichiarazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997

    Norma richiamata in relazione alla sanzione per infedele dichiarazione, che la ricorrente assumeva non esaminata dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale prevista per enti con finalità di religione, culto, beneficenza o istruzione non è riconoscibile automaticamente in base alla sola natura soggettiva dell'ente, ma richiede un accertamento in concreto dell'attività svolta.
  • Per beneficiare dell'aliquota ridotta, l'attività commerciale o patrimoniale dell'ente deve essere strumentale in modo diretto e immediato alle finalità istituzionali; non basta che i proventi siano poi impiegati per scopi istituzionali.
  • Le attività finalizzate al mero procacciamento di utilità economiche, ancorché destinate a finanziare i fini dell'ente, non sono di per sé compatibili con il regime agevolativo se manchi il necessario nesso strumentale con tali fini.
  • In sede contenziosa, il giudice di merito deve motivare specificamente sulla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'agevolazione e non può limitarsi a valorizzare la sola qualificazione formale dell'ente.
  • Quando il giudice di legittimità enuncia un criterio interpretativo sulla spettanza di un'agevolazione, il giudice di rinvio deve riesaminare la fattispecie secondo quel criterio e nel rispetto dell'onere della prova delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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