Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07181/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mutuatari)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2007 per l’acquisto della prima casa. I mutuatari avevano chiesto alla banca la sospensione del pagamento delle rate, assumendo di rientrare nei requisiti previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e dal c.d. Piano Famiglie ABI del 2009. Dopo la notifica di precetto e l’avvio dell’esecuzione immobiliare, essi proposero opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo l’illegittimità del rifiuto della banca di concedere la sospensione e chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Tribunale respinse l’opposizione, ma la Corte d’appello accolse il gravame, dichiarò illegittima l’azione esecutiva dell’istituto di credito e liquidò danni non patrimoniali. In Cassazione la banca articolò due motivi: violazione e falsa applicazione della L. n. 244/2007 e del Piano Famiglie ABI, oltre a contestazione della liquidazione e della stessa sussistenza del danno; secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché non era stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, necessaria ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, senza che la relata di notifica risultasse in atti anche per deposito della controparte.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito, nei termini e nei modi prescritti, della copia notificata della sentenza d’appello. La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza e il ricorso è stato proposto oltre il termine lungo, grava su di lui l’onere di produrre la copia autentica con relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che la relata sia prodotta dalla controparte o sia nel fascicolo d’ufficio. Conseguentemente, la banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore dei difensori dei controricorrenti, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    richiamato come base dell’opposizione proposta dai debitori esecutati avverso il precetto e il pignoramento immobiliare.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    richiede il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità quando rilevi il termine breve.

  • art. 369, comma 1 c.p.c.

    termine entro cui va depositata la documentazione necessaria, compresa la sentenza notificata quando occorra.

  • art. 372, comma 2 c.p.c.

    richiamato quale modalità alternativa per il deposito della copia notificata della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione operante quando il ricorrente alleghi la notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione applicabile in assenza di allegazione della notificazione della sentenza.

  • art. 93, comma 1 c.p.c.

    base per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 244 del 24 dicembre 2007

    legge finanziaria per l’anno 2008

    richiamata dai ricorrenti nel merito come fonte del diritto alla sospensione delle rate del mutuo, ma la Cassazione non esamina tale censura per improcedibilità.

  • Piano Famiglie ABI 2009

    richiamato quale ulteriore fonte invocata dai mutuatari per ottenere la sospensione delle rate; non oggetto di scrutinio nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata e il ricorso è proposto oltre il termine breve, deve depositare entro il termine di legittimità la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione; la mancata produzione comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti dal controricorrente o dal fascicolo d’ufficio.
  • Ai fini del controllo sulla tempestività dell’impugnazione, la mancata allegazione della notificazione della sentenza consente di presumere il ricorso proposto nel termine lungo; se invece la notificazione è allegata, opera il termine breve e si attiva l’onere documentale del ricorrente.
  • L’improcedibilità per difetto di deposito della sentenza notificata assorbe l’esame dei motivi di ricorso, anche se attengano a violazioni di legge o a omesso esame di fatti decisivi.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazioneMutuo
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.