Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato in concorso. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno o della riparazione di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento del fatto nella forma tentata, sostenendo che il delitto non fosse consumato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esonero dalla recidiva contestata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, perché riproducevano in sostanza questioni già sollevate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua; nel merito ha ribadito che l'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. richiede, in mancanza di accettazione della persona offesa, un'offerta reale idonea e messa a disposizione concreta della somma; che la consumazione del furto si era già verificata al momento dell'intervento della persona offesa; che la recidiva può essere sorretta anche da motivazione implicita, purché risulti la specifica valutazione della meritevolezza dell'aggravamento; e che non era possibile attribuire prevalenza alle attenuanti generiche sulla recidiva per il divieto dell'art. 69, comma 4, c.p.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione originaria
richiamato come fattispecie di furto in abitazione oggetto di conferma di condanna
richiamato come aggravante del furto contestato
l'attenuante della riparazione del danno è riconoscibile, se la persona offesa non accetta il risarcimento, solo quando l'imputato abbia effettuato un'offerta reale con deposito della somma e sua concreta messa a disposizione
richiamati come disciplina dell'offerta reale, rilevante per la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.
impone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva nei casi previsti dalla norma
base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante della riparazione del danno ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., se la persona offesa non accetta il risarcimento, richiede un'offerta reale effettiva, con deposito della somma e sua concreta disponibilità per la vittima, così da consentire una valutazione ponderata dell'idoneità satisfattiva e della resipiscenza dell'imputato.
- Nel furto in abitazione la consumazione si realizza quando l'impossessamento è già avvenuto; l'intervento successivo della persona offesa non consente di degradare automaticamente il fatto a tentativo.
- La recidiva può essere motivata anche implicitamente, purché emerga che il giudice di merito abbia effettivamente svolto una specifica valutazione sulla meritevolezza dell'aggravamento sanzionatorio.
- Quando opera il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p., non può essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
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