Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per falso ideologico commesso dal privato in atto destinato alla pubblica fede, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo un travisamento della prova; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La vicenda concreta riguardava la presentazione di una denuncia di smarrimento della carta d'identità, nella quale la donna avrebbe attestato il falso, con contestazione della tesi difensiva secondo cui la mancata segnalazione del successivo ritrovamento sarebbe dipesa da mera dimenticanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi non specifici perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già prospettate in appello e già disattese in modo puntuale dalla Corte territoriale. Nel merito, ha confermato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e corretta sia quanto alla prova della consapevolezza dell'inesattezza della dichiarazione resa al momento della denuncia di smarrimento, sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, effettuato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato la consapevole attestazione del falso in una denuncia di smarrimento di documento, quando il dichiarante sia pienamente consapevole della non veridicità dell'informazione resa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto; non può essere riconosciuta se la motivazione di merito esclude, in modo logico e non contraddittorio, la tenuità della condotta.
La valutazione della tenuità del fatto deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 483 c.p., rileva la consapevole falsità dell'attestazione resa dal privato in un atto destinato alla pubblica fede; la mera prospettazione di una dimenticanza o di una diversa spiegazione fattuale può essere disattesa dal giudice di merito con motivazione congrua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va apprezzata con giudizio complessivo su modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; il diniego è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione effettiva e priva di fratture logiche.
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