Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse non specifico e solo apparente, perché meramente reiterativo delle doglianze già sottoposte al giudice di appello e già confutate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale. Il ricorso, per come riportato nell'ordinanza, si limitava a riproporre gli stessi argomenti già formulati in appello e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte rileva inoltre che il giudice di appello aveva motivato in modo puntuale e logicamente corretto sia sulla condotta di illecito impossessamento, sia sul coinvolgimento dell'imputato quale utilizzatore dell'appartamento abusivamente alimentato.
Norme richiamate
co. 1 e 2; co. 1 nn. 2 e 7
Il richiamo riguarda il furto nelle ipotesi contestate; la Corte non svolge un'analisi autonoma della fattispecie, limitandosi a prendere atto che la sentenza di merito aveva correttamente ravvisato la condotta di illecito impossessamento e il coinvolgimento dell'imputato.
La statuizione sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una critica argomentata, le censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o apparente non assolve alla funzione propria del giudizio di legittimità.
- Quando la motivazione di merito sia puntuale, logica e giuridicamente corretta sull'elemento oggettivo del reato e sul coinvolgimento dell'imputato, la censura che non ne scardina la tenuta argomentativa non può essere accolta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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