Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma così la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato contestato. Conseguentemente, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. Deduceva un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di minima offensività. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduceva pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la motivazione della Corte territoriale viene ritenuta congrua, avendo valorizzato il contesto della condotta e la pervicacia nel fornire un dato non corretto anche dopo lo smascheramento del mendacio.
Norme richiamate
norma incriminatrice del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico / falsa dichiarazione sull'identità personale, per il quale la condanna di merito è stata confermata
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile in ragione del contesto della condotta e della sua non tenue offensività
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per integrare un motivo di ricorso ammissibile è necessaria una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte integra motivo apparente e quindi carenza di specificità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo contesto concreto, presenti apprezzabile offensività e una significativa pervicacia nel mantenere la falsità anche dopo la sua emersione.
- La motivazione che valorizza il contesto della condotta e il comportamento successivo dell'agente può sorreggere il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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