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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36094/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto un concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena concordata in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa e confermando nel resto la condanna per tre episodi di furto in abitazione, due tentati e uno consumato, aggravati dall'aver agito con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e in numero di cinque persone. Il ricorso censurava la decisione di appello, ma dalla motivazione della Corte di cassazione emerge che il motivo investiva la misura della pena concordata e dunque una questione non consentita nel perimetro del modulo definitorio prescelto in appello. La Suprema Corte ha rilevato che, quando la pena è stata oggetto di accordo tra le parti e recepita dal giudice, non è ammissibile un'impugnazione unilaterale volta a modificarla, salvo il caso di illegalità della pena, qui non dedotto. La Corte ha inoltre osservato che la pena principale era stata determinata in corrispondenza al quantum pattuito e che, quanto alla pena accessoria, il giudice di secondo grado poteva e doveva sostituire la pena accessoria già inflitta con quella risultante dal dispositivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse non consentito dalla legge perché diretto contro la misura della pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., istituto che comporta una rinuncia implicita a contestare unilateralmente quanto pattuito, salvo il profilo dell'illegalità della pena, non prospettato nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte d'appello può decidere in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; se l'accoglimento comporta una nuova determinazione della pena, le parti indicano anche la pena concordata.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma procedurale per la richiesta con cui le parti dichiarano di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato come precedente istituto analogo, poi abrogato, rispetto al quale la giurisprudenza ha già affermato l'inammissibilità del ricorso contro la pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la misura della pena concordata è inammissibile, salvo l'ipotesi di illegalità della pena concordata.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La pena accessoria può e deve essere adeguata dal giudice di secondo grado al contenuto del dispositivo quando la decisione recepisce il concordato.

  • Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715

    Le parti, tramite richiesta di applicazione della pena e consenso, esercitano un potere dispositivo che si traduce in un negozio processuale non unilateralmente modificabile dopo la ratifica del giudice, salvo illegalità della pena.

  • Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504

    Conferma l'inammissibilità del ricorso avverso sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. quando investono la pena concordata.

  • Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234

    Conferma il medesimo principio di inammissibilità del ricorso sulla pena concordata.

  • Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806-01

    Il giudice di appello, quando recepisce il concordato, deve sostituire la pena accessoria già inflitta con quella risultante dal dispositivo.

Massime di principio

  • Quando la decisione di appello è resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., la parte che ha aderito all'accordo non può impugnare unilateralmente la misura della pena concordata, perché l'accordo processuale, una volta ratificato dal giudice, è tendenzialmente insuscettibile di modifica, salvo il caso di illegalità della pena.
  • Il perimetro del ricorso per cassazione è precluso rispetto alle doglianze che contrastano con la volontà negoziale espressa dalle parti in sede di concordato sui motivi di appello e sulla pena, dovendosi ritenere implicita la rinuncia a far valere questioni incompatibili con l'accordo.
  • Se il giudice di appello recepisce un concordato che preveda la nuova determinazione della pena, deve conformare anche il trattamento accessorio al contenuto del dispositivo; eventuali contestazioni sul punto non possono però tradursi in un sindacato sulla pena pattuita, se non nei limiti dell'illegalità.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando risulta immediatamente che il motivo dedotto è giuridicamente precluso dalla forma decisoria prescelta in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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