Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna già pronunciata nei suoi confronti per un tentativo di furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico: non si confrontava criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fondava su argomentazioni generiche, senza un effettivo "dialogo" con la motivazione della decisione di merito, ritenuta coerente e non apparente.
Norme richiamate
artt. 56, 624, 625 n. 2 e 4 c.p.
Richiamati come base normativa del reato per cui era stata confermata la condanna: tentativo di furto aggravato per le circostanze aggravanti indicate.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non esamina il merito della doglianza perché reputa il motivo di ricorso aspecifico e quindi inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Richiamata come precedente di legittimità sul principio di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione privi di necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile non solo quando sia intrinsecamente indeterminato, ma anche quando non sia correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La doglianza per vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere proposta validamente in cassazione con motivi generici e non pertinenti rispetto alla motivazione di merito che abbia già escluso la particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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