Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per minaccia aggravata. L'unico motivo deduceva l'asserita non correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostanzialmente contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito. La Corte rileva che la censura si risolveva nella richiesta di una rivalutazione del compendio istruttorio e in una diversa lettura degli elementi di fatto, oltre a risultare generica per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, e comunque generico per indeterminatezza, poiché non indicava specificamente gli elementi posti a base della censura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; in mancanza, il ricorso è inammissibile per genericità.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una rilettura autonoma dei fatti, poiché tale attività appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa e ritenuta più plausibile dal ricorrente non integra un vizio di legittimità se non si confronta in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando, a fronte di una motivazione logicamente coerente della sentenza impugnata, non indichi specificamente gli elementi posti a base della censura, impedendo al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- Se la motivazione della decisione di merito è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici e aderente alle risultanze istruttorie, la censura che si limiti a contestarne il merito è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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