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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34754/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Due imputati, condannati dal Tribunale di Modena il 5 luglio 2022 all’esito di giudizio abbreviato condizionato e con condanna alle spese del grado, hanno impugnato la sentenza confermativa della Corte d’appello di Bologna del 21 gennaio 2026. A uno dei ricorrenti è stato contestato che, insieme all’altro, avesse rivolto richieste di denaro accompagnate da minacce esplicite: alla persona offesa sarebbe stato prospettato che il denaro sarebbe stato ottenuto «in un modo o quell’altro»; all’altra, che l’accoglimento delle richieste le avrebbe assicurato tranquillità e protezione, mentre il rifiuto avrebbe comportato il danneggiamento delle auto aziendali. Il primo ricorrente ha dedotto che la motivazione avrebbe erroneamente ravvisato la minaccia in condotte soltanto insistenti e sgradevoli, senza individuare il male ingiusto né una compromissione della libertà di autodeterminazione; ha inoltre lamentato contraddittorietà e travisamento delle dichiarazioni delle persone offese. Ha censurato anche la mancata applicazione dell’attenuante di lieve entità introdotta a seguito della sentenza costituzionale n. 120 del 2023. Il secondo ricorrente ha dedotto l’omessa considerazione della medesima attenuante, sostenendo di averla richiesta con memoria depositata il 15 gennaio 2026; ha contestato il diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, osservando che il materiale ferroso sarebbe stato materiale di scarto destinato alla discarica e che il valore prossimo a 500 euro non sarebbe emerso dalle prove; ha infine censurato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti. Ha inoltre chiesto il differimento dell’udienza di cassazione per attendere la valutazione, in appello, della sua richiesta di accesso alla giustizia riparativa. I motivi aggiunti del primo ricorrente hanno sviluppato ulteriori censure sul significato delle dichiarazioni della persona offesa e sulla motivazione relativa alla minaccia e al dolo; quelli del secondo hanno accompagnato la richiesta di differimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e li ha esaminati congiuntamente. Ha respinto la richiesta di differimento dell’udienza: l’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. consente la sospensione del processo, entro il limite di 180 giorni, soltanto per reati procedibili a querela soggetta a remissione e su richiesta dell’imputato; tale disciplina non è estensibile ai reati procedibili d’ufficio, né la sola richiesta di accesso alla giustizia riparativa comporta la sospensione del giudizio di legittimità. Quanto alle censure sull’estorsione, il ricorso del primo imputato è risultato reiterativo e privo di un confronto critico con la motivazione conforme dei giudici di merito: le dichiarazioni riportate attestavano minacce esplicite e prospettazioni di ritorsioni, non mere richieste insistenti. La Corte ha precisato che per l’estorsione non occorre che la libertà di autodeterminazione della vittima sia completamente annullata. Le doglianze sull’attenuante di lieve entità sono state ritenute generiche e manifestamente infondate: la richiesta non era stata formulata dal primo ricorrente e quella del secondo era stata presentata con memoria oltre il termine utile per motivi aggiunti, mentre una memoria non può introdurre doglianze nuove rispetto all’impugnazione. Inoltre, non risultava una richiesta specifica, fondata su dati concreti idonei, tale da consentire il sindacato sul mancato esercizio del potere officioso; la pluralità delle condotte, l’intensità del dolo e gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito erano incompatibili con la lieve entità complessiva del fatto. La censura del secondo ricorrente sull’attenuante del danno di speciale tenuità è stata dichiarata inammissibile perché generica già nell’appello: non indicava adeguatamente le ragioni di diritto e di fatto e non affrontava la valutazione complessiva del pregiudizio, anche potenziale, connesso alla natura plurioffensiva del reato. È stata ritenuta infondata la censura sul bilanciamento delle circostanze: la Corte d’appello aveva motivato in modo logico l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti e la congruità della pena, già determinata nel minimo edittale. La radicale inammissibilità dei ricorsi originari ha assorbito l’esame dei motivi aggiunti. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e, complessivamente secondo la formulazione della decisione, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129-bis, comma 4, c.p.p.

    Invero, l’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto “per un periodo non superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l’applicazione dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie): “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d’ufficio); “a richiesta dell’imputato”.

    La sospensione prevista in connessione con l’accesso alla giustizia riparativa è consentita, per non più di 180 giorni, soltanto per reati perseguibili a querela soggetta a remissione e su richiesta dell’imputato; non opera per reati procedibili d’ufficio.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Tale evenienza non risulta in alcun modo considerata dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., che, avendo senza dubbio carattere eccezionale, non appare, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., suscettibile di analogia.

    La disciplina eccezionale della sospensione del processo per l’accesso alla giustizia riparativa non può essere estesa per analogia a ipotesi non contemplate, quali i reati procedibili d’ufficio.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest'ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice;

    Il potere interpretativo del giudice trova fondamento e limite nella legge; il dato letterale non può essere superato per introdurre una sospensione non prevista dalla disciplina applicabile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una disposizione di legge costituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell'interpretazione letterale, e va intesa «in senso "oggettivo", dunque espressivo del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso "soggettivo", vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vista storico-psicologico» (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto).

    L’intenzione legislativa è un criterio sussidiario rispetto al significato letterale e va ricostruita in senso oggettivo, come significato immanente nella legge, non come volontà storica o psicologica dei redattori.

  • art. 629 c.p.

    La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto, a mente del quale, ai fini della integrazione del delitto di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 – 04).

    Per integrare l’estorsione non è necessario che la minaccia annulli completamente la libertà di autodeterminazione della vittima.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    D’altro canto, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la successiva presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di Maio, Rv. 286729 – 01; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 – 01).

    Le memorie difensive non possono introdurre motivi nuovi oltre i termini previsti per l’impugnazione e per i motivi aggiunti; possono soltanto sviluppare argomentazioni relative a questioni già devolute.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Sebbene, poi, la norma di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. dovere di applicare benefici di legge o una o più circostanze attenuanti, “anche di ufficio

    Il potere-dovere del giudice d’appello di applicare d’ufficio benefici o attenuanti non rende di per sé censurabile in cassazione la mancata decisione, quando la parte non abbia formulato nel giudizio d’appello una richiesta specifica e tempestiva.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    Deve rammentarsi, al riguardo, che l'attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. presuppone un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, cosicché, ai fini della sua configurabilità, deve aversi riguardo anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022 Ghirasam, Rv. 282402 – 01).

    La speciale tenuità del danno patrimoniale richiede una valutazione complessiva della fattispecie, comprensiva del pregiudizio e del disvalore sociale della condotta, anche potenziali.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Invero, il motivo di ricorso, al pari del correlato motivo di appello, risulta privo della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» a sostegno, carenza che ne determina sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L’impugnazione deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura; la loro mancanza determina l’inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Invero, il motivo di ricorso, al pari del correlato motivo di appello, risulta privo della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» a sostegno, carenza che ne determina sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    È inammissibile l’impugnazione priva dell’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali a sostegno.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    La inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve, infatti, essere rilevata e dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Le cause di inammissibilità dell’impugnazione, non soggette a sanatoria, devono essere rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    La inammissibilità del ricorso principale esime dal valutare i motivi aggiunti presentati nell’interesse dei ricorrenti, in quanto, ai sensi dell’art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a questi ultimi per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01).

    L’inammissibilità radicale dei motivi originari si trasmette ai motivi aggiunti connessi e ne esclude l’esame.

  • art. 69 c.p.

    Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche, ha ritenuto che, a fronte delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, la pena, già determinata nel minimo edittale - e del quale si chiedeva in appello una “rimodulazione in melius mediante un più generoso bilanciamento ex art 69 c.p.”- fosse “congrua” e non ulteriormente mitigabile (pag. 7 della sentenza impugnata).

    Il giudizio di equivalenza tra circostanze è sindacabile in cassazione nei limiti dell’arbitrarietà o dell’illogicità; una motivazione congrua che giustifichi l’equivalenza e la pena non è censurabile.

Massime di principio

  • Nel delitto di estorsione la minaccia può integrare la costrizione anche se non annulla completamente la libertà di autodeterminazione della vittima. La valutazione deve considerare il contenuto della minaccia, il contesto e l’intimidazione concretamente prodotta; prospettazioni esplicite di ritorsioni non sono riducibili a mere richieste insistenti o petulanti.
  • La sospensione del processo per l’accesso a un programma di giustizia riparativa prevista dall’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. è limitata ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, su richiesta dell’imputato e per un periodo non superiore a 180 giorni. La mera richiesta di accesso non sospende il giudizio di legittimità per reati procedibili d’ufficio, né la disciplina può essere estesa analogicamente.
  • L’interpretazione della legge deve rispettare il dato letterale, che costituisce un limite non superabile mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa; l’intenzione legislativa rileva in senso oggettivo e come criterio sussidiario.
  • Una memoria difensiva non può introdurre doglianze nuove oltre i termini per impugnare e per presentare motivi aggiunti: può soltanto argomentare più puntualmente questioni già devolute.
  • La mancata applicazione d’ufficio di un’attenuante o di un beneficio da parte del giudice d’appello non è, di per sé, censurabile in cassazione se l’imputato non ha formulato nel giudizio d’appello una richiesta tempestiva e specifica, con indicazione di dati fattuali idonei a giustificarla.
  • L’attenuante della lieve entità applicabile all’estorsione richiede una valutazione unitaria del fatto. La pluralità e sistematicità delle condotte, la loro gravità complessiva e l’intensità del dolo possono essere incompatibili con il ridotto disvalore richiesto, anche se singole richieste o il danno economico appaiono modesti.
  • L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un giudizio complessivo sul pregiudizio e sul disvalore sociale della condotta, anche potenziali; nei reati plurioffensivi la valutazione deve comprendere i beni giuridici coinvolti.
  • Il motivo d’impugnazione deve esporre specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono. Le cause di inammissibilità non sanabili devono essere rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado; l’inammissibilità radicale dei motivi originari si estende ai motivi aggiunti connessi.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze è censurabile in cassazione soltanto quando sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; una motivazione coerente sull’equivalenza e sulla congruità della pena non può essere sostituita da una diversa valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoEstorsioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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