Cassazione Civile, Ordinanza n. 24131/2021 del 07/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un coltivatore diretto aveva chiesto il ripristino della prestazione di invalidità che l'ente previdenziale gli aveva revocato dopo un controllo documentale, dal quale era emerso che il beneficiario risiedeva in Australia e vi svolgeva la propria prevalente attività lavorativa. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrati né l'abitualità e la prevalenza, temporale e reddituale, dell'attività agricola, né lo svolgimento di una concreta attività agricola in Italia. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.: sosteneva di avere dimostrato, tramite certificazione del dipartimento governativo dell'immigrazione del 24 marzo 2014, la propria presenza in Italia e in Australia per 216 giornate annue tra il 1986 e il 2013, oltre il minimo di legge, e di avere personalmente coltivato il fondo, con contribuzione minima utile ai fini della cd. totalizzazione estera. L'ente previdenziale ha depositato controricorso, ma tardivamente.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell'ente previdenziale perché notificato oltre il termine di venti giorni ex art. 370 c.p.c. e, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha precisato che il solo deposito non vale come controricorso se manca la tempestiva notificazione alla controparte. Esaminato il ricorso, ha ritenuto inammissibile anche l'unico motivo: la censura non denunciava un effettivo errore di diritto, ma mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La sentenza d'appello aveva infatti fondato il rigetto sull'omessa prova dello svolgimento di attività agricola in Italia, e la critica del ricorrente si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza, anche se ricondotta al vizio di motivazione, non integrava l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto storico era stato comunque considerato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese per il tardivo controricorso dell'Inps; è stato anche dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile; il mero deposito non basta a costituire validamente il controricorso.
richiamato per la proposta e l'adunanza camerale non partecipata.
la dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove, quando in realtà si contesta l'apprezzamento del materiale istruttorio, non integra di per sé un vizio processuale denunciabile come violazione di legge.
opera sul piano del libero convincimento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, se la censura riguarda la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non è il correttto paradigma per censurare la mera rivalutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la critica alla valutazione probatoria non integra violazione processuale sussumibile in tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata valorizzazione di singole risultanze istruttorie.
ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
richiamata dal ricorrente come soglia di giornate annue da superare per la tutela invocata.
Sez. Un. n. 10019 del 2019
richiamata a sostegno del principio secondo cui la tardiva costituzione notificata o il solo deposito non rendono valido il controricorso.
Sez. Un. n. 8053 del 2014
l'omesso esame decisivo non ricorre quando il fatto storico è stato comunque considerato, anche se non sono state illustrate tutte le risultanze probatorie.
Cass. n. 26769 del 2018
richiamata per affermare che il giudice di merito può formare il proprio libero convincimento sul complessivo quadro probatorio.
Cass. n. 23940 del 2017
richiamata per il principio sulla corretta deduzione del vizio motivazionale e sulla non denunciabilità, come violazione di legge, della mera critica alla valutazione delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il controricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. è inammissibile; il solo deposito dell'atto, se non notificato al ricorrente, non è sufficiente a instaurare validamente il contraddittorio.
- La censura che contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non integra di per sé violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché tali norme attengono al libero apprezzamento del materiale istruttorio e non sono sindacabili in cassazione come errori di diritto.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia attribuito adeguato peso a specifiche prove documentali.
- Quando la sentenza di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, non è censurabile in cassazione la mancata analitica confutazione di tutte le risultanze istruttorie.
- Se il ricorrente non dimostra il presupposto costitutivo del diritto azionato, la doglianza che mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove non può condurre alla cassazione della decisione.
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