Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41865/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo: 1) violazione dell'art. 222 d.lgs. n. 285/1992 e carenza di motivazione circa la ragione per cui è stata disposta la sospensione della patente per la durata elevata di tre anni; 2) omissione dell'applicazione della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; 3) irregolarità nella applicazione della sanzione amministrativa ex art. 142 cod. strada, con riferimento alla determinazione della velocità dell'imputata (contestando l'uso diretto della consulenza tecnica e la mancata considerazione di un valore minimo di velocità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando al Tribunale di Udine per ridefinire la durata della sospensione con adeguata motivazione e valutando l'eventuale applicazione della diminuzione di un terzo. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto correttamente valutata in sede di merito la velocità dell'imputata (tra 95 e 120 km/h, superiore al limite di 90 km/h) e quindi legittima l'applicazione della sanzione amministrativa residua. Rimangono dunque ferme le statuizioni penali principali (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di 1 anno e 4 mesi, condizionatamente sospesa, e la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per questioni estranee all'accordo ratificato, come l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    Disciplina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la sua durata, quando determinata dal giudice e non pattuita, richiede motivazione specifica se si discosta dal minimo o supera la media

  • art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Prevede la riduzione fino a un terzo della sospensione della patente in presenza della diminuzione collegata al rito (patteggiamento) nelle fattispecie applicabili; la Corte ha ritenuto che tale riduzione debba essere valutata ed espressamente considerata dal giudice

  • art. 142 cod. strada

    Prevede sanzioni amministrative per velocità non conforme; nel caso il giudice di merito ha ritenuto provata la violazione del limite sulla base delle risultanze probatorie

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Indica i criteri che il giudice deve considerare nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione); la motivazione del giudice deve fare espresso riferimento a tali parametri

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis

    Norma collegata alla proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena; la giurisprudenza ha delimitato i motivi ammessi ma consente il ricorso per statuizioni estranee all'accordo

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; applicata per censurare statuizioni sulla sanzione amministrativa accessoria non rientranti nell'accordo di patteggiamento

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Criteri per la determinazione della pena principale; le motivazioni per la pena principale non possono sostituirsi a quelle richieste per la sanzione amministrativa accessoria

  • art. 345 regolamento attuazione d.lgs. n. 285/1992

    Norma regolamentare richiamata nella censura relativa all'applicazione della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto la valutazione della velocità questione di merito adeguatamente risolta

  • art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) menzionato nel capo di imputazione

    Fattispecie di reato che giustifica l'uso di particolari criteri sanzionatori e l'applicazione delle disposizioni relative alla sospensione della patente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019

    Interpretazione costituzionale che influisce sull'applicabilità della sospensione della patente e sulla riduzione prevista dall'art. 222 comma 2-bis nei casi pertinenti come l'omicidio stradale

Massime di principio

  • Quando il giudice, in sede di patteggiamento, determina una sanzione amministrativa accessoria la cui durata si discosta significativamente dal minimo o supera la media, è necessario fornire motivazione specifica richiamando gravità del fatto, entità del danno e pericolo per la circolazione (art. 218, comma 2 cod. strada).
  • La diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis cod. strada, in presenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deve essere considerata e resa esplicita dal giudice quando applicabile; l'omissione può essere censurata in Cassazione.
  • Le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto alla pena penale e richiedono una motivazione distinta; non possono essere giustificate unicamente dalla motivazione relativa alla pena principale.
  • Le questioni di fatto complesse (es. determinazione della velocità sulla base di accertamenti tecnici) sono di competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina i rilievi probatori se la motivazione di merito è coerente e priva di vizi logici.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione contro parti della sentenza di patteggiamento che riguardino statuizioni non ricomprese nell'accordo ratificato (es. applicazione o durata delle sanzioni amministrative), secondo la disciplina di interpretazione giurisprudenziale dell'art. 606 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.