Cassazione Penale, Sentenza n. 41865/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo: 1) violazione dell'art. 222 d.lgs. n. 285/1992 e carenza di motivazione circa la ragione per cui è stata disposta la sospensione della patente per la durata elevata di tre anni; 2) omissione dell'applicazione della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; 3) irregolarità nella applicazione della sanzione amministrativa ex art. 142 cod. strada, con riferimento alla determinazione della velocità dell'imputata (contestando l'uso diretto della consulenza tecnica e la mancata considerazione di un valore minimo di velocità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando al Tribunale di Udine per ridefinire la durata della sospensione con adeguata motivazione e valutando l'eventuale applicazione della diminuzione di un terzo. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto correttamente valutata in sede di merito la velocità dell'imputata (tra 95 e 120 km/h, superiore al limite di 90 km/h) e quindi legittima l'applicazione della sanzione amministrativa residua. Rimangono dunque ferme le statuizioni penali principali (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. di 1 anno e 4 mesi, condizionatamente sospesa, e la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00).
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per questioni estranee all'accordo ratificato, come l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Disciplina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la sua durata, quando determinata dal giudice e non pattuita, richiede motivazione specifica se si discosta dal minimo o supera la media
art. 222, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992
Prevede la riduzione fino a un terzo della sospensione della patente in presenza della diminuzione collegata al rito (patteggiamento) nelle fattispecie applicabili; la Corte ha ritenuto che tale riduzione debba essere valutata ed espressamente considerata dal giudice
Prevede sanzioni amministrative per velocità non conforme; nel caso il giudice di merito ha ritenuto provata la violazione del limite sulla base delle risultanze probatorie
art. 218, comma 2, cod. strada
Indica i criteri che il giudice deve considerare nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione); la motivazione del giudice deve fare espresso riferimento a tali parametri
art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis
Norma collegata alla proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena; la giurisprudenza ha delimitato i motivi ammessi ma consente il ricorso per statuizioni estranee all'accordo
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; applicata per censurare statuizioni sulla sanzione amministrativa accessoria non rientranti nell'accordo di patteggiamento
Criteri per la determinazione della pena principale; le motivazioni per la pena principale non possono sostituirsi a quelle richieste per la sanzione amministrativa accessoria
art. 345 regolamento attuazione d.lgs. n. 285/1992
Norma regolamentare richiamata nella censura relativa all'applicazione della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto la valutazione della velocità questione di merito adeguatamente risolta
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) menzionato nel capo di imputazione
Fattispecie di reato che giustifica l'uso di particolari criteri sanzionatori e l'applicazione delle disposizioni relative alla sospensione della patente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019
Interpretazione costituzionale che influisce sull'applicabilità della sospensione della patente e sulla riduzione prevista dall'art. 222 comma 2-bis nei casi pertinenti come l'omicidio stradale
Massime di principio
- Quando il giudice, in sede di patteggiamento, determina una sanzione amministrativa accessoria la cui durata si discosta significativamente dal minimo o supera la media, è necessario fornire motivazione specifica richiamando gravità del fatto, entità del danno e pericolo per la circolazione (art. 218, comma 2 cod. strada).
- La diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis cod. strada, in presenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deve essere considerata e resa esplicita dal giudice quando applicabile; l'omissione può essere censurata in Cassazione.
- Le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto alla pena penale e richiedono una motivazione distinta; non possono essere giustificate unicamente dalla motivazione relativa alla pena principale.
- Le questioni di fatto complesse (es. determinazione della velocità sulla base di accertamenti tecnici) sono di competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina i rilievi probatori se la motivazione di merito è coerente e priva di vizi logici.
- È ammissibile il ricorso per cassazione contro parti della sentenza di patteggiamento che riguardino statuizioni non ricomprese nell'accordo ratificato (es. applicazione o durata delle sanzioni amministrative), secondo la disciplina di interpretazione giurisprudenziale dell'art. 606 c.p.p.
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