Cassazione Civile, Sentenza n. 31286/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 04320110010185341/003 per euro 6.012,94 relativa a imposta ILOR accertata nei confronti della societa' Edil Zino di Zino Geom. Luigi C. s.n.c. (società cessata e cancellata). Il ricorrente, ex socio, deduceva: nullità/decadenza per tardiva impugnazione da parte dell'Agenzia; formazione del giudicato per mancata impugnazione di capi essenziali della sentenza di primo grado; omesso esame e mancata prova del credito erariale e della notifica della sentenza alla società/socio; violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e giurisprudenza delle Sezioni Unite (sulla impossibilità di estendere il giudicato della società ai soci quando questi non hanno partecipato al giudizio). Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi basati su quanto sopra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso integrale. Ha ritenuto infondati i motivi: (i) il termine per l'appello dell'Agenzia era rispettato, essendo documentata la consegna per la notifica postale il 21/01/2013; (ii) non si e' formato giudicato favorevole al socio sui profili dedotti, poiché la sentenza di primo grado aveva fondato la decisione su questioni diverse (art. 2304 e art. 1306 c.c.) e l'Ufficio aveva impugnato integralmente la decisione; (iii) le doglianze circa la mancata prova del titolo e la notifica della sentenza non sono state specificate sufficientemente e non risultano decisive rispetto alla legittimita' della cartella; (iv) i principi richiamati dalle Sezioni Unite non erano applicabili alla diversa fattispecie di specie (accertamento originario nei confronti della societa' estinta e responsabilita' successoria degli ex soci). La Corte ha confermato che, in termini di riscossione, l'atto impositivo intestato a societa' estinta e la conseguente notifica della cartella agli ex soci sono validi in ragione del fenomeno successorio; la decisione di merito (CTR) e' quindi corretta. Il ricorrente e' stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia per euro 1.800,00 oltre spese prenotate e agli obblighi di versamento previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nelle sue lettere (primo comma, nn. 3, 4 e 5) come parametro per i motivi di cassazione: nullita'/decadenza per tardivita' dell'impugnazione (n.4), omesso esame di fatto decisivo (n.5) e violazione di norme processuali su onere della prova (n.3). La Corte ha ritenuto i motivi formulati infondati o non sufficientemente specifici.
Richiamato nella motivazione di merito: la sentenza di primo grado aveva valorizzato aspetti relativi alla natura della responsabilita' nei rapporti societari; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente escluso l'applicazione dei profili dedotti dal ricorrente.
Citato nella motivazione di primo grado e richiamato nelle doglianze del ricorrente; la Corte ha valutato che gli artt. 1306 e correlati sono stati interpretati correttamente dal giudice d'appello e non sono idonei a far decadere la pretesa esattoriale nei confronti dell'ex socio.
Richiesto dal ricorrente come principio sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura non specifica e infondata, osservando che il ricorrente non ha dimostrato in modo autonomo e dettagliato l'asserito difetto probatorio sul titolo impositivo.
Richiamato dal ricorrente assieme ad art.1306; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientra nella tipologia per cui tali norme avrebbero impedito l'estensione del giudicato o la notifica della pretesa ai soci.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato a titolo comparativo: la notifica collettiva/impersonale all'ultimo domicilio puo' avere effetti nei confronti dei successori. La Corte ha fatto riferimento a principi analoghi per giustificare la validita' della notifica della cartella agli ex soci dopo la cancellazione della societa'.
Rilevato nella giurisprudenza citata: l'Amministrazione non e' obbligata a notificare l'accertamento originario al socio illimitatamente responsabile se l'accertamento e' stato emesso nei confronti della societa'; puo' limitarsi poi alla notifica della cartella o dell'avviso di mora, consentendo al socio di contestare in sede di impugnazione esecutiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Norma richiamata in dispositivo per gli obblighi processuali connessi al versamento da parte dei ricorrenti nei procedimenti tributari; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Cass. SS.UU. n.14816/2018
Citata dal ricorrente come principio limitativo dell'estensione del giudicato della societa' ai soci quando questi non hanno partecipato al giudizio; la Corte ha ritenuto la fattispecie diversa e i principi delle Sezioni Unite non applicabili al caso concreto di riscossione post-cancellazione societaria.
Cass. n.753/2024
Giurisprudenza richiamata dalla Corte sul principio secondo cui l'atto impositivo intestato a societa' estinta e la notifica ai soci possono essere validi per effetto del fenomeno successorio; conferma della legittimita' della riscossione nei confronti degli ex soci.
Cass. n.11615/2017
Richiamata per il principio che l'Amministrazione puo' notificare successivamente la cartella al socio senza aver notificato l'accertamento originario, e che il socio puo' comunque contestare l'esistenza del debito in sede di impugnazione della cartella.
Cass. n.24793/2020
Richiamata per il principio di validita' della notifica della cartella a uno dei soci dopo la cancellazione della societa', alla stregua della notificazione agli eredi, per effetto del fenomeno successorio.
Massime di principio
- Se l'accertamento originario riguarda la societa' e non e' stato annullato, la cartella notificata agli ex soci dopo la cancellazione societaria e' validamente opponibile per effetto della responsabilita' successoria degli ex soci.
- La tempestivita' dell'impugnazione si valuta sulla base degli adempimenti documentati (es. consegna per notifica postale): occorre verificare la data di presa in carico/affidamento alla posta e non solo annotazioni successive.
- La formazione del giudicato rispetto a profili non impugnati richiede che tali profili siano stati decisivi e che non siano stati invece oggetto di critica o impugnazione dall'altra parte; un'appello che investe integralmente la decisione rimuove l'ipotesi di giudicato favorevole al terzo.
- L'onere della prova circa l'esistenza e la notifica del titolo impositivo deve essere dedotto in modo specifico e documentato: censure generiche o non autosufficienti sono infondate in Cassazione.
- La giurisprudenza distingue tra ipotesi in cui il socio e' destinatario di un accertamento autonomo (con necessita' di contraddittorio/litisconsorzio) e ipotesi in cui la pretesa deriva dall'accertamento alla societa' estinta; le regole difensive e di notifica non sono le stesse.
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