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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31226/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna della ricorrente al pagamento di Euro 41.755,00 in favore della committente, per presunti vizi dei lavori e danni collegati alla perdita parziale di un contributo pubblico. La ricorrente deduce nove motivi: in particolare censura l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. per aver dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello (insufficiente specificità), la errata valutazione e percezione contraddittoria delle due consulenze tecniche d'ufficio (CTU Galia vs Cintura), l'omessa considerazione della scrittura privata del 2-8-2007 e dei relativi allegati (che, secondo la ricorrente, escludevano vizi o responsabilità), e la conseguente ingiusta imputazione alla appaltatrice della perdita del contributo pubblico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che la Corte d'appello ha applicato erroneamente l'art. 342 c.p.c., perché la ricorrente aveva sufficientemente indicato nel ricorso di appello le parti rilevanti (specificando le pagine) e aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello la questione della contraddittorietà tra le due CTU. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché riesamini l'appello applicando i principi indicati. Gli altri motivi (dal secondo al nono) sono stati assorbiti e non esaminati nel merito in Cassazione; il giudice del rinvio dovrà valutare nuovamente le questioni tecniche e contrattuali (esame CTU, contenuto della scrittura privata del 2-8-2007, nesso causale perdita contributo, ecc.). La Corte ha altresì disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione da parte della Corte d'appello sia stata errata: l'appellante aveva sufficientemente indicato le parti controverse e la specificità richiesta dall'art. 342 (anche alla luce dell'esistenza di due CTU con esiti difformi) non richiedeva maggiore precisione rispetto alla motivazione generica del primo grado; pertanto il vizio configurava error in procedendo idoneo a giustificare la cassazione e il rinvio.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro di cassazione per 'falsa applicazione' o erronea interpretazione di norme di diritto da parte del giudice di merito: la Corte ha ritenuto sussistente la falsa applicazione dell'art. 342 impugnata con il primo motivo.

  • art. 366 co.1 n.4 e n.6 c.p.c.

    Valutata la questione di specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto ammissibile il primo motivo perché il ricorrente aveva riprodotto e indicato in modo puntuale i passaggi dell'atto di appello necessari a dimostrare la critica; alcune censure procedurali sulla forma del ricorso sono state quindi disattese.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di merito (sull'apprezzamento della prova e delle CTU); la Corte di legittimità non ha deciso nel merito ma ha ritenuto che la valutazione dell'inadempimento e dei vizi richieda nuovo esame collegato alle risultanze tecniche nel giudizio di rinvio.

  • art. 116 c.p.c.

    Riproposto con riferimento all'omessa valutazione di documenti (scrittura privata 2-8-2007); la Cassazione ha assorbito la questione rinviando al giudice del rinvio perché valuti le prove e i documenti tecnici e contrattuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato in relazione alla necessità che la Corte d'appello si pronunciasse su tutti i motivi significativi; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata valutazione compiuta in sede di appello, su questioni decisive emergenti dalla contraddittorietà delle CTU, giustificasse il rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omissioni nell'esame delle prove e documenti; anche questo profilo è stato assorbito e demandato al giudice del rinvio per la decisione di merito.

  • art. 366 co.1 n.3 c.p.c.

    Visione formale del contenuto del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso contenesse l'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, n.3, quindi non è stata accolta l'eccezione di inammissibilità formale.

Massime di principio

  • Quando in primo grado sono state effettuate consulenze tecniche d'ufficio con esiti difformi, l'appello può limitarsi a devolvere al giudice d'appello la questione della preferenza tra le CTU; non è sempre richiesta una precisione eccessiva nel dettagliare ogni singola contestazione tecnica, purché siano indicate le parti rilevanti e siano dedotte le ragioni generali della critica.
  • L'art. 342 c.p.c. richiede specificità nei motivi di appello, ma tale esigenza va bilanciata con la portata e la motivazione della sentenza impugnata: se la motivazione di primo grado è generica o limitata al recepimento per relationem di una CTU, l'appellante può validamente richiamare la contraddittorietà delle consulenze e chiedere la nuova valutazione.
  • In presenza di contestazioni tecniche (vizi di opere, responsabilità esecutiva) il merito (apprezzamento delle CTU, valutazione della scrittura privata, nesso causale con la perdita di contributi) resta materia tipica del giudice di merito; la Cassazione interviene soltanto per errori di diritto o gravi vizi procedurali (es. errata applicazione dell'art. 342).
  • Per contestare la quantificazione dei danni o la perdita di contributi occorre collegare le allegazioni contrattuali (es. scrittura privata) alle risultanze probatorie e alle norme che regolano l'accesso al contributo: la mera deduzione astratta non sostituisce la prova del nesso causale.
  • Nella redazione del ricorso di appello e del ricorso per cassazione è utile indicare puntualmente le pagine degli atti processuali che si intendono censurare e riprodurre i passaggi essenziali, così da soddisfare il requisito di specificità e consentire al giudice di merito o di legittimità di esaminare efficacemente le questioni.
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un motivo per indeterminatezza, è possibile impugnare in Cassazione tale decisione dimostrando che la motivazione di primo grado era generica e che la specificità richiesta per l'appello era commisurata a quella della sentenza impugnata.
  • La decisione finale su questioni complesse di fatto e di prova (CTU contraddittorie, valutazione tecnica delle opere) richiede un nuovo esame da parte del giudice del rinvio; la Cassazione può cassare e rinviare quando rileva errori procedurali che hanno impedito tale valutazione.

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