Cassazione Civile, Ordinanza n. 33770/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, esercente attività di costruzioni edili, ha ricevuto un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2014 relativo a immobili di sua proprietà, con recupero dell'imposta e sanzioni. Ha sostenuto di avere diritto all'esenzione per i cd. beni merce, cioè fabbricati costruiti e destinati alla vendita, ex art. 2 del d.l. n. 102/2013, avendo presentato la dichiarazione IMU richiesta dalla legge. Ha però riconosciuto di aver indicato per errore il codice catastale/identificativo sbagliato in dichiarazione (codice 8 invece del codice 3). Nei giudizi di merito i giudici hanno ritenuto che tale errata compilazione non consentisse di fruire del beneficio, trattandosi di dichiarazione prevista a pena di decadenza. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2, commi 2 e 5-bis, d.l. n. 102/2013 e dell'art. 10 d.lgs. n. 504/1992, sostenendo: 1) che l'obbligo dichiarativo era stato comunque assolto, sicché l'errore di compilazione non poteva equivalere a omessa dichiarazione né determinare la perdita dell'esenzione; 2) che la dichiarazione tributaria sarebbe emendabile e ritrattabile anche in giudizio, essendo dichiarazione di scienza, e che quindi l'errore avrebbe dovuto poter essere corretto con effetti sul rapporto d'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per l'esenzione IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, la dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 non è una mera dichiarazione di scienza, ma un onere formale costitutivo del beneficio, imposto a pena di decadenza. Poiché il contribuente aveva sì presentato la dichiarazione, ma con compilazione errata e senza la corretta individuazione dei beni agevolati, non poteva invocarsi il principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali per ottenere retroattivamente il beneficio. La correzione della dichiarazione può avere efficacia solo per il futuro e, in ogni caso, l'esenzione deve essere provata dal contribuente. Non essendovi difese del Comune, la Corte non ha regolato le spese; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
la disposizione attribuisce l'esenzione IMU ai beni merce, ma solo al ricorrere dei presupposti sostanziali e dell'adempimento dichiarativo previsto dalla norma
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza ... apposita dichiarazione ... con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica
la dichiarazione è onere formale imprescindibile e costitutivo del beneficio; la sua mancanza o insufficienza impedisce il riconoscimento retroattivo dell'esenzione
art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla ricorrente come norma sulla dichiarazione e sulla sua emendabilità, ma ritenuto non decisivo rispetto a un beneficio fiscale subordinato a dichiarazione a pena di decadenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata a sostegno dei motivi di ricorso
richiamato nel principio per cui l'onere di provare i requisiti dell'esenzione grava sul contribuente
le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo prova dei vizi della volontà secondo la disciplina generale
art. 53 Cost.
evocato dalla ricorrente per sostenere che una preclusione all'emendabilità porterebbe a un prelievo indebito e contrario alla capacità contributiva
art. 97 Cost.
evocato dalla ricorrente in relazione ai principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Per i benefici fiscali espressamente subordinati a dichiarazione a pena di decadenza, l'adempimento dichiarativo non è fungibile con la mera conoscenza aliunde dei presupposti da parte dell'ente impositore.
- Quando la dichiarazione è strutturata come atto volto a manifestare la volontà di avvalersi di un'esenzione, essa ha natura negoziale/costitutiva e non può essere equiparata a una semplice dichiarazione di scienza integralmente emendabile in ogni tempo.
- L'errore nella compilazione della dichiarazione non consente, di regola, di recuperare retroattivamente il beneficio fiscale se l'errore incide sulla manifestazione di volontà richiesta dalla legge; la correzione vale solo per il futuro, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- L'esenzione tributaria costituisce un'eccezione alla regola generale di imposizione e deve essere provata dal contribuente che la invoca, compreso il corretto assolvimento degli oneri dichiarativi previsti dalla legge.
- Il principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali incontra un limite nei casi in cui l'ordinamento collega alla dichiarazione effetti decadenziali o di consolidamento del beneficio.
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