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Sentenza

Sentenza n. 1191/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento Quanto al ricorso introduttivo: - del decreto del Questore della Provincia di Bologna datato 30 dicembre 2022 e notificato in data 31 gennaio 2023, con il quale è stata rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal ricorrente; Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 maggio 2023: - della nota emessa dall’Ufficio Immigrazione di Bologna – prot.-OMISSIS- del 26 aprile 2023, depositata in data 28 aprile 2023, che ha respinto l’istanza di riesame;

Giustizia amministrativa202300190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e successiva nota di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo: travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione alla ritenuta pericolosità sociale, poiché l'Amministrazione si sarebbe basata su una sentenza penale non definitiva relativa a fatti risalenti e alla detenzione di stupefacenti, senza una valutazione globale della sua condotta, del suo inserimento sociale e della sospensione condizionale della pena; travisamento ed erronea valutazione dei fatti quanto all'insufficienza dei redditi leciti, sostenendo di avere dichiarato redditi superiori al parametro dell'assegno sociale, nonché difformità tra i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto e quelli posti a fondamento del diniego, con conseguente violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; difetto di istruttoria in relazione alla causa di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, per mancata considerazione della durata del soggiorno, dell'inserimento sociale e dei legami con l'Italia e con il Paese d'origine. Con i motivi aggiunti ha impugnato la nota di riesame adottata in esecuzione dell'ordinanza cautelare, sostenendo che la Questura avesse erroneamente utilizzato dati INPS relativi al lavoro subordinato anziché verificare i redditi da lavoro autonomo e che la dichiarazione fiscale tardiva fosse comunque valida.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il diniego era fondato su due autonome ragioni ostative: l'insufficienza dei redditi leciti e la condanna per un reato ostativo in materia di stupefacenti. Il Collegio ha ritenuto che il vizio procedurale relativo alla mancata contestazione nel preavviso di rigetto di entrambi i profili fosse stato sanato mediante il riesame disposto in sede cautelare. In ogni caso, la sola condanna per un reato in materia di stupefacenti era sufficiente a sorreggere il diniego, poiché l'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 attribuisce rilievo ostativo anche alla condanna non definitiva e demanda al legislatore, per tali reati, la valutazione della pericolosità sociale. Non rilevano, secondo il giudice, la sospensione condizionale della pena né la pena concretamente irrogata. Il ricorrente non aveva inoltre allegato particolari legami familiari in Italia, tali da imporre il bilanciamento previsto in tale ipotesi. Le censure relative al reddito sono state assorbite secondo il principio della ragione più liquida, essendo sufficiente la legittimità di una sola delle autonome motivazioni del provvedimento plurimotivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero (...) che (...) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva (...) per reati inerenti gli stupefacenti.

    La condanna, anche non definitiva, per un reato in materia di stupefacenti costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; la valutazione della pericolosità sociale è effettuata a monte dal legislatore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel contesto della disciplina delle condanne ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata indicazione nel preavviso di rigetto di un autonomo motivo ostativo è stata ritenuta superata dal successivo riesame amministrativo disposto in sede cautelare.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente quale causa di inespellibilità connessa al rispetto della vita privata e familiare, ma non ritenuto decisivo in assenza di particolari legami familiari allegati in Italia.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato in materia di stupefacenti considerato ostativo è stata ritenuta preclusiva del rinnovo del titolo di soggiorno.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la condanna, anche non definitiva, per un reato in materia di stupefacenti costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l'Amministrazione debba svolgere un'ulteriore valutazione individuale della pericolosità sociale fondata sulla pena concretamente irrogata o sulla sospensione condizionale della pena.
  • L'automatismo ostativo derivante da una condanna per reati in materia di stupefacenti può essere mitigato quando lo straniero dimostri la sussistenza di particolari legami familiari in Italia, imponendo all'Amministrazione il bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e diritto alla vita familiare.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più motivi autonomi, la legittimità di una sola motivazione è sufficiente a sorreggere l'atto; il rigetto delle censure rivolte contro tale motivazione rende superfluo l'esame delle censure relative agli ulteriori motivi, secondo il principio della ragione più liquida.
  • Il vizio derivante dalla mancata indicazione, nel preavviso di rigetto, di uno dei motivi ostativi può essere superato quando, a seguito di un riesame disposto dal giudice amministrativo, l'Amministrazione rinnovi l'istruttoria e consenta all'interessato di interloquire sul profilo non previamente contestato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiPartecipazione procedimentaleEccesso di potereDifetto di istruttoria

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