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Sentenza

Sentenza n. 11355/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n. 323 del 17 settembre 2024 del Direttore Generale della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, pubblico per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, sulla base del verbale n. 98 del 9 settembre 2024 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dello stesso per “Linfoma di Hodgking classico variante sclerosi nodulare di tipo 2 - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Allegato A, Art. 1, comma 20”; - del verbale n. 98 del 9 settembre 2024, conosciuto e ricevuto a mezzo pec in data 17 settembre 2024 in esito ad istanza di accesso agli atti, con il quale la Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell''Interno ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del sig. -OMISSIS- “Linfoma di Hodgking classico variante sclerosi nodulare di tipo 2 - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Allegato A, Art. 1, comma 20”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell''Interno e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del Decreto del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, recante il “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l''ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, con riguardo all’Allegato A, art. 1, comma 20; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 12 marzo 2025: - della nota prot. DCRISUM n. 83895 del 20 dicembre 2024, conosciuta in data 6 marzo 2025 in esito all’istanza di accesso agli atti del 29 novembre 2024, con la quale l’Ufficio II - Assunzioni e Mobilità del Personale non dirigente della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha comunicato l’elenco dei candidati vincitori del concorso pubblico, per esami, a 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, idonei per l’assunzione e il contestuale avvio al corso di formazione, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202410689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per 300 posti di vigile del fuoco, fondato sul giudizio di non idoneità sanitaria per pregresso linfoma di Hodgkin, nonché il verbale della Commissione medica e l'elenco dei candidati avviati al corso di formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso, deducendo erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, violazione e falsa applicazione del punto 20 dell'Allegato A al d.m. Interno n. 166/2019, violazione del d.m. Salute 22 marzo 2024, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha sostenuto che il linfoma di Hodgkin, trattato nel 2019, era in remissione completa da oltre cinque anni, senza recidive né esiti anatomo-funzionali e senza riduzione significativa della capacità lavorativa; la sottoposizione a follow-up non equivaleva alla persistenza della malattia. Ha inoltre contestato la mancata inclusione nell'elenco dei candidati convocati al corso e chiesto l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione, che ha escluso la presenza di tumore maligno, di esiti rilevanti dei trattamenti e di incompatibilità con l'idoneità psico-fisica richiesta. L'amministrazione aveva invece fondato l'esclusione sulla mancata conclusione del follow-up alla data della visita e sul riconoscimento, poi revocato, di un'invalidità da parte dell'INPS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di esclusione, ritenendo che alla data della visita il ricorrente non fosse affetto da un tumore maligno, ma si trovasse in remissione completa e in follow-up. La condizione di follow-up consiste in controlli periodici e non può essere equiparata né a una malattia oncologica persistente né a una malattia quiescente. Il Collegio ha inoltre escluso che sussistesse un rischio di recidiva concretamente apprezzabile, rilevando il decorso temporale dal trattamento, la documentazione sanitaria, la disciplina dell'oblio oncologico per i linfomi di Hodgkin e gli esiti della verificazione. Sono state altresì escluse rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o una sensibile riduzione della capacità lavorativa. L'amministrazione aveva svolto un'istruttoria inadeguata, limitandosi a dati formali — mancata conclusione del follow-up e precedente riconoscimento dell'invalidità — senza esaminare concretamente il rischio di recidiva e la capacità lavorativa del candidato. È stato annullato il provvedimento di esclusione, con conseguente obbligo dell'amministrazione di eliminare la riserva dagli atti adottati in esecuzione della precedente ordinanza cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 20, Allegato A, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166

    «tumori maligni»; «esiti di trattamento dei tumori maligni quando la stadiazione oncologica e la prognosi di malattia identificano un rischio di recidiva o sussistono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o è ridotta sensibilmente la capacità di lavoro»

    La disposizione non rende automaticamente incompatibile con il concorso ogni pregressa patologia oncologica o ogni periodo di follow-up. L'inidoneità richiede la presenza attuale del tumore oppure, per gli esiti del trattamento, un rischio di recidiva concretamente apprezzabile, rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o una sensibile riduzione della capacità lavorativa.

  • d.m. Salute 22 marzo 2024

    termine di cinque anni «dalla fine del trattamento» per la maturazione del diritto all'oblio oncologico nei soggetti con meno di 45 anni colpiti da linfomi di Hodgkin

    Il termine ridotto previsto per i linfomi di Hodgkin costituisce un elemento valutabile anche ai fini dell'apprezzamento dell'attenuazione del rischio di recidiva.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato sulla base della concreta condizione sanitaria del candidato.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare la concreta sussistenza dei presupposti sanitari rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la mera sottoposizione a follow-up dopo la remissione completa di una patologia oncologica non equivale né alla presenza attuale di un tumore maligno né a una malattia quiescente, salvo che siano documentati ulteriori elementi patologici rilevanti.
  • La causa di inidoneità relativa agli esiti del trattamento di tumori maligni richiede un accertamento concreto e specifico del rischio di recidiva, che deve essere concretamente apprezzabile e non ridursi a una mera possibilità astratta.
  • L'amministrazione non può fondare l'esclusione concorsuale su dati meramente formali, quali la mancata conclusione del periodo di follow-up o un precedente riconoscimento di invalidità, senza verificare in concreto la situazione clinica attuale, gli eventuali esiti anatomo-funzionali e la capacità lavorativa del candidato.
  • Quando la disciplina concorsuale contempla, per gli esiti di una patologia oncologica, condizioni alternative di rischio di recidiva, alterazioni anatomo-funzionali o riduzione sensibile della capacità lavorativa, il giudizio di non idoneità deve indicare quale presupposto ricorra e sulla base di quali specifici elementi sanitari.
  • La remissione completa protratta nel tempo, l'assenza di recidive, la conclusione del trattamento da oltre il periodo rilevante e l'assenza di esiti funzionali possono escludere l'applicazione delle cause di inidoneità previste per i tumori maligni e per i loro esiti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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