Sentenza n. 928/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’impresa, quale partner di un progetto Interreg NEXT MED, per mancato rimborso di fondi dovuti nell’ambito di un precedente programma ENI CBC MED
Esito
Favorevole al resistente (autorità di gestione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la comunicazione con cui la Regione Sardegna aveva informato il capofila del progetto e, per conoscenza, l’impresa stessa, della sua esclusione dal progetto CReSInMED per violazione dell’art. 4.8 delle Linee Guida del programma, nonché il provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione di Monitoraggio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990, lamentando la mancata partecipazione al procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 7, 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe rispettato le regole sull’autotutela e che non sarebbe stato chiaro se l’esclusione costituisse una revoca o un annullamento d’ufficio dell’ammissione al progetto. La ricorrente aveva inoltre contestato il mancato rimborso di un saldo negativo relativo a un precedente progetto, sostenendo l’esistenza di un giudizio civile volto ad accertare il proprio diritto di trattenere il contributo già ricevuto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. Ha preliminarmente escluso la rilevanza del giudizio civile promosso dalla ricorrente sul diritto di trattenere il contributo relativo al precedente progetto, poiché tale giudizio non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo valutata al momento della sua adozione. Esaminando congiuntamente i motivi, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 4.8 delle Linee Guida, che prevede l’esclusione dei richiedenti o partner che non abbiano rimborsato fondi dovuti nell’ambito dei programmi ENPI CBC e ENI CBC MED. È risultato documentato che il capofila del precedente progetto aveva chiesto il rimborso del saldo negativo e che la ricorrente non vi aveva provveduto. La Regione aveva inoltre inviato alla ricorrente un preavviso di esclusione, regolarmente ricevuto, mettendola in condizione di presentare le proprie difese; pertanto non è stata ravvisata violazione della partecipazione procedimentale. Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo all’art. 4.8 delle Linee Guida, integrato dalle comunicazioni precedenti che indicavano le ragioni economiche dell’esclusione. Il potere esercitato è stato qualificato come vincolato, sicché, una volta accertato il mancato rimborso, l’Amministrazione non disponeva di esiti alternativi e non era necessaria una distinta valutazione di proporzionalità o un intervento di autotutela decisoria. Gli eventuali esiti del successivo contenzioso civile non rilevano ai fini della legittimità dell’esclusione al momento della sua adozione.
Norme richiamate
art. 4.8 delle Linee Guida del programma Interreg NEXT MED
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce delle cause di esclusione. [...] Inoltre, i richiedenti e i partner che non hanno rimborsato i fondi nell’ambito dei Programmi ENPI CBC e ENI CBC MED saranno esclusi dal beneficio dei fondi dell’Unione se il progetto viene selezionato.
La disposizione impone l’esclusione del richiedente o partner che non abbia rimborsato i fondi dovuti nell’ambito dei precedenti programmi ENPI o ENI CBC MED; il potere dell’Autorità di Gestione è vincolato quando il mancato rimborso risulti accertato.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La garanzia di buona amministrazione è stata esaminata in relazione alla partecipazione della ricorrente al procedimento di esclusione; il giudice ha ritenuto tale garanzia rispettata perché la ricorrente aveva ricevuto il preavviso di esclusione ed era stata posta in condizione di difendersi.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; la decisione non ne enuncia una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 l. 241/1990
Il richiamo alla disposizione è stato valutato ai fini della sufficienza della motivazione; il giudice ha ritenuto adeguato il richiamo all’art. 4.8 delle Linee Guida, integrato dalle precedenti comunicazioni sulle ragioni economiche dell’esclusione.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata mediante il preavviso di esclusione regolarmente ricevuto dalla ricorrente.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa al mancato coinvolgimento nel procedimento è stata respinta perché l’Amministrazione aveva effettivamente coinvolto la ricorrente e le aveva consentito di articolare le proprie difese.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il giudice ha escluso la necessità di qualificare l’esclusione come revoca, poiché l’atto applicava una causa vincolata di esclusione prevista dalle Linee Guida.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sull’autotutela; la sentenza non fonda su tale disposizione una distinta ratio decidendi.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il giudice ha escluso che l’atto dovesse essere ricondotto all’annullamento d’ufficio, trattandosi dell’applicazione vincolata di una causa di esclusione.
Massime di principio
- Quando le regole di un programma europeo prevedono l’esclusione dei partner che non abbiano rimborsato fondi dovuti nell’ambito di precedenti programmi finanziati dall’Unione, l’Autorità di Gestione esercita un potere vincolato una volta accertato il mancato rimborso.
- La partecipazione procedimentale è rispettata quando il destinatario riceve un preavviso di esclusione che indica la ragione dell’addebito e viene posto concretamente in condizione di presentare osservazioni o difese.
- La motivazione di un provvedimento di esclusione può risultare sufficiente dal combinato disposto del richiamo alla disposizione della lex specialis applicata e delle comunicazioni procedimentali precedenti che abbiano reso conoscibili al destinatario le ragioni fattuali ed economiche dell’esclusione.
- Quando l’Amministrazione applica una causa vincolata di esclusione prevista dalla disciplina di un programma di finanziamento, l’atto non deve essere necessariamente qualificato come revoca o annullamento d’ufficio dell’ammissione precedente e non è soggetto ai relativi presupposti tipici dell’autotutela.
- La pendenza di un successivo giudizio civile sulla sussistenza o sull’entità del debito non incide, di per sé, sulla legittimità del provvedimento amministrativo di esclusione, che deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione.
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