Sentenza n. 1846/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione del servizio di pulizia e dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato e in esecuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore, ritenendo l’offerta tecnica indeterminata per la documentazione relativa ai prodotti detergenti e al criterio Ecolabel. In primo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 21-octies e ss. l. 241/1990, sostenendo che non le fosse stata notificata una valida comunicazione di avvio del procedimento e che la nota indirizzata alla difesa erariale e depositata nel fascicolo di altro giudizio non fosse idonea a garantire il contraddittorio. Ha inoltre rilevato che tale nota non indicava le concrete ragioni dell’annullamento né le specifiche contestazioni mosse all’offerta. In secondo luogo ha contestato nel merito l’asserita violazione della lex specialis, deducendo violazione dell’art. 25 e dell’art. 18, lett. b, del capitolato, falsa applicazione del criterio c.1.1 della tabella dei sub-criteri, degli artt. 1, 3, 21-nonies e 101 d.lgs. 36/2023 e del d.m. 51/2021, oltre a sviamento, illogicità, genericità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di massima partecipazione e dell’obbligo di motivazione rafforzata. Ha sostenuto che i dépliant non modificassero il contenuto dell’offerta e che la documentazione contestata fosse funzionale alla comprova di dichiarazioni già rese. La controinteressata ha chiesto il rigetto e la riunione con altro ricorso, promosso contro l’aggiudicazione; l’Amministrazione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di riunione con il diverso ricorso relativo all’aggiudicazione, rilevando la diversità dei riti e l’assenza di connessione soggettiva, poiché le parti assumevano posizioni processuali differenti nei due giudizi. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, ritenendo che il Comando della Guardia di Finanza fosse incardinato nel Ministero. Nel merito ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Il provvedimento impugnato è stato qualificato come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, e non come revoca, poiché non erano indicate sopravvenienze o una nuova valutazione di opportunità dell’interesse pubblico. L’esercizio dell’autotutela richiede la comunicazione di avvio, una motivazione analitica sull’interesse pubblico concreto e attuale e la ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita. La nota del 12 marzo 2026 non poteva sostituire la comunicazione di avvio: era indirizzata alla difesa erariale, non alla destinataria dell’eventuale provvedimento, era stata depositata nel fascicolo di un processo estraneo al procedimento amministrativo e, comunque, non indicava le effettive ragioni dell’annullamento né consentiva una partecipazione consapevole. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 2.000 euro oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato, compensando invece le spese tra ricorrente e controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale disciplina del rito appalti e della decisione camerale nel contenzioso relativo alla gara.
art. 7 l. 241/1990
gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione di avvio deve essere rivolta al destinatario dell’eventuale provvedimento e deve consentire una partecipazione effettiva e consapevole.
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
L’annullamento d’ufficio, quale esercizio di discrezionalità amministrativa, richiede l’individuazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, la ponderazione dell’interesse privato e una motivazione adeguata.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente in relazione ai vizi del procedimento di autotutela.
art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023
riconvocherà la Commissione giudicatrice
È menzionato nella nota dell’Amministrazione quale base dell’attività conseguente all’avvio del procedimento, ma la nota non esplicitava le concrete ragioni dell’annullamento.
art. 108, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
È la disciplina richiamata per il criterio di aggiudicazione della gara.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, distinto dalla revoca perché fondato sull’illegittimità originaria dell’atto e non su sopravvenienze o su una nuova valutazione di opportunità, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari dell’atto da rimuovere.
- La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non può essere validamente sostituita dal deposito di una nota nel fascicolo di un giudizio, soprattutto quando la nota sia indirizzata alla difesa dell’amministrazione anziché al destinatario dell’atto amministrativo.
- Per consentire un’effettiva partecipazione al procedimento di annullamento d’ufficio, la comunicazione di avvio deve indicare le concrete ragioni poste a fondamento dell’ipotizzata rimozione; il mero richiamo ai vizi denunciati in un ricorso giurisdizionale non è sufficiente.
- L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio richiede una motivazione analitica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto e sulla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita; la violazione di tali garanzie rende illegittimo il provvedimento di autotutela.
- In caso di annullamento del provvedimento di autotutela per violazione delle garanzie partecipative, il giudice può fare salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà rieditare il potere nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
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