Sentenza n. 1189/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto con Prot. MIPG n. -OMISSIS- con il quale la Questura di Bologna in data 29.11.2022 notificava al ricorrente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio emesso dal Questore di Bologna il 7.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, successivamente annullato in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Bologna il 7 novembre 2022 e notificato il 29 novembre 2022, deducendone genericamente l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio la Questura ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha convocato l’interessato per il rilascio della ricevuta di rinnovo e la prosecuzione dell’iter amministrativo. Successivamente, all’esito della nuova istruttoria, la Questura ha adottato un ulteriore provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il ricorrente, con memoria depositata il giorno dell’udienza, ha dichiarato di conservare interesse alla decisione, lamentando il mancato soddisfacimento della pretesa, ma non ha impugnato con motivi aggiunti il nuovo diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato ha eliminato il provvedimento oggetto del giudizio; pertanto, un eventuale accoglimento della domanda di annullamento non avrebbe potuto attribuire al ricorrente alcuna ulteriore utilità. Il giudice ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Inoltre, quando l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, l’interesse processuale si trasferisce sulla nuova determinazione, adottata a seguito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, che deve essere tempestivamente impugnata dall’interessato se ritenuta lesiva. La memoria e la documentazione depositate il giorno dell’udienza sono state rilevate come tardive ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ma la decisione è stata fondata sull’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate per la peculiarità della controversia e dell’esito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità, applicata nel caso di sopravvenuto difetto di interesse.
art. 73 c.p.a.
Disciplina i termini per il deposito di memorie e documenti; il TAR ha rilevato la tardività della memoria e della produzione documentale effettuate il giorno dell’udienza.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- L’interesse all’annullamento deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione, poiché le condizioni dell’azione devono permanere per tutta la durata del giudizio.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse quando dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento non possa derivare al ricorrente alcuna ulteriore utilità concreta e attuale.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla l’atto originariamente impugnato e adotta un nuovo provvedimento sulla medesima istanza, l’interesse del ricorrente si concentra sulla nuova determinazione, che deve essere tempestivamente impugnata, anche mediante motivi aggiunti, se ritenuta lesiva.
Come è indicizzato
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