Cassazione Civile, Ordinanza n. 40152/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente asilo ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona che aveva respinto l'opposizione contro il diniego della Commissione territoriale di tutte le forme di tutela invocate in via gradata: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la carenza di motivazione sulla valutazione di non credibilità del racconto; dall'altro la violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 25/2008, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto irrilevanti i fatti narrati ai fini della protezione sussidiaria e/o umanitaria. Il narrato riguardava la fuga dal Pakistan per minacce collegate alla denuncia degli assassini del fratello e a vicende di campagna elettorale locale. La Corte di cassazione ha però rilevato, in via assorbente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, poiché la procura apposta in calce non recava nemmeno la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Ha inoltre osservato, solo ad abundantiam, che i motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo perché diretto contro una motivazione del giudice di merito ritenuta intelligibile e non criticamente vulnerata; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo il diniego della protezione sussidiaria fondato non sull'inattendibilità del racconto, ma sull'esame officioso della situazione oggettiva del Paese d'origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto mancante una valida procura speciale perché la procura non indicava la data di rilascio e non era quindi verificabile la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità nei procedimenti in materia di protezione internazionale. In conseguenza, non ha esaminato nel merito le censure; ha inoltre dato atto della debenza, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di controricorso del Ministero.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
Nei giudizi in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Richiamato come parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce una disciplina speciale della procura.
Richiamato come norma generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale.
art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. 251/2007
Evocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio del decreto impugnato.
art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere del giudice di acquisire d'ufficio informazioni sulla situazione del Paese d'origine.
L'atto di costituzione del Ministero, in assenza di discussione orale, non è stato considerato controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto dalla parte ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la sua data deve risultare dalla procura stessa o dalla certificazione del difensore; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità del ricorso.
- Il vizio di motivazione sulla valutazione di credibilità del richiedente non può essere utilmente dedotto se la censura resta generica e non si confronta con una motivazione di merito intelligibile e non contraddittoria.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata; in particolare, non è decisiva l'attenzione all'attendibilità del racconto se il giudice ha negato la protezione sussidiaria sulla base di fonti informative oggettive sulla situazione del Paese d'origine.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia soggetta all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, l'ulteriore contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente.
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