Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34597/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità "agente unico". Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore antistatario del lavoratore, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore dipendente di una società postale, con mansioni di autista, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla corresponsione della voce denominata "agente unico" per il periodo gennaio 2009-dicembre 2011, con condanna al pagamento della relativa indennità. La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione di una serie di accordi sindacali e circolari attuative, sostenendo che dal 2010-2011 il nuovo assetto organizzativo del settore trasporti e recapito avrebbe superato la precedente disciplina del 1995-1996, rendendo inconferenti i richiami agli accordi precedenti e legittimando l'impiego degli addetti anche in attività collaterali, sicché la pretesa del lavoratore non sarebbe più giustificata. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2099 c.c., 36 Cost. e 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come retributiva l'indennità "agente unico". La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui tale indennità remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, ha causa retributiva ed è oggetto di un obbligo contrattuale; perciò non può essere ridotta o soppressa unilateralmente, neppure in presenza di mutamenti organizzativi o economici, in assenza di concorde volontà delle parti e senza neppure che fosse stata invocata una sopravvenuta eccessiva onerosità. È stato inoltre ribadito che la scadenza di un accordo collettivo non elimina, per il contratto individuale recepente, l'obbligo di corrispondere la retribuzione già prevista.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la corretta interpretazione degli accordi collettivi e delle circolari attuative; la censura della società è stata ritenuta infondata perché contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 2099 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'indennità in questione ha natura retributiva e rientra nella disciplina della retribuzione dovuta al lavoratore.

  • art. 36 Cost.

    La scadenza di un accordo collettivo non fa venire meno l'obbligo di corrispondere, al lavoratore, la retribuzione già prevista dal contratto individuale recepente quello collettivo.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti nell'ambito del procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'indennità prevista da un accordo collettivo per specifiche mansioni ha natura retributiva quando remunera attività effettivamente svolte dal lavoratore; il carattere anche incentivante non ne esclude la natura di corrispettivo del lavoro.
  • Un obbligo retributivo incorporato nel contratto individuale non può essere unilateralmente ridotto o soppresso dal datore di lavoro per il solo fatto di sopravvenuti mutamenti organizzativi o della scadenza dell'accordo collettivo richiamato, in assenza di una concorde modifica negoziale.
  • La mutata organizzazione aziendale non basta, di per sé, a escludere il diritto del lavoratore a un emolumento contrattualmente previsto, se non viene dimostrata una causa idonea a modificare o estinguere l'obbligazione, come una valida modifica consensuale o una specifica allegazione di eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • Quando la Corte di cassazione ravvisa un orientamento di legittimità consolidato sul significato di un emolumento contrattuale, tende a confermarlo e a rigettare le censure che mirano a una diversa lettura degli accordi collettivi senza offrire argomenti idonei a superare quel precedente indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.