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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15420/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione per non aver portato a termine le procedure di riqualificazione del personale previste dall'art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 e dal CCNI del 5 aprile 2000. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta perché ritenuta non provata la concreta probabilità di conseguire la progressione orizzontale o verticale. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio e avrebbe illegittimamente escluso la sussistenza e quantificazione del danno, nonostante le allegazioni e le prove offerte. La Suprema Corte ha però rilevato che la censura mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito, mentre la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per il risarcimento da perdita di chance, occorre provare anche per presunzioni la concreta probabilità del conseguimento del vantaggio sperato; nel caso di specie, gli elementi offerti erano stati ritenuti insufficienti, anche perché la procedura prevedeva una seconda selezione e un successivo periodo formativo il cui esito era incerto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che i motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e che, comunque, non fosse stato dimostrato l'inadempimento del Ministero né la concreta probabilità di conseguire la progressione di carriera, presupposto necessario per il danno da perdita di chance e per una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL comparto Ministeri 1998-2001

    Disposizione qualificata come meramente programmatica, non idonea a riconoscere un diritto soggettivo alla progressione professionale né a imporre all'amministrazione un obbligo di offrire una chance di sviluppo di carriera.

  • CCNI per il personale della Giustizia del 5.4.2000

    Richiamato come fonte della procedura di riqualificazione del personale non portata a termine.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato dai ricorrenti ai fini del nesso tra inadempimento e danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza di un danno risarcibile, non potendo supplire alla mancata dimostrazione della chance perduta.

  • art. 2697 c.c.

    È sul danneggiato che incombe l'onere di provare la concreta probabilità di conseguire il risultato utile lamentato, anche mediante presunzioni e calcolo probabilistico.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nelle azioni di risarcimento per perdita di chance il danneggiato deve provare non solo l'inadempimento allegato, ma anche la concreta e seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato; in mancanza, il danno non può essere liquidato nemmeno in via equitativa.
  • La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non sostituisce l'onere di dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile e la sua riconducibilità causale all'altrui inadempimento.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una mera richiesta di diversa lettura delle risultanze istruttorie, perché la rivalutazione del merito è preclusa in sede di legittimità.
  • Quando la procedura di avanzamento è strutturata in più fasi con esiti successivi incerti, la probabilità di superare una sola fase non basta a dimostrare la perdita certa o altamente probabile dell'intera progressione.
  • Una disposizione contrattuale o programmatica che disciplini percorsi di riqualificazione può non integrare, di per sé, un diritto soggettivo alla progressione, se non prevede un obbligo immediato e incondizionato dell'amministrazione di attribuire il nuovo inquadramento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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